In base anche a quanto disposto dall’art. 1 del DL. 93/2008 del 21/05/2008 (pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/08) e convertito in L. n. 126 del 24/07/2008.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale num. 94 del 30/04/2010
l’aliquota per l’abitazione principale, per le sole unità di categorie A1, A8 e A9 nella misura pari al 5%o;
detrazione per l’abitazione principale, per le sole unità di categoria A1, A8 e A9 pari ad € 103,29.
Si riportano le novità in vigore dal 2008:
con il citato DL. 93/2008 del 21/05/2008 convertito in L. n. 126 del 24/07/2008 è stata disposta l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 .
Per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, coincide con la residenza anagrafica.
L’esclusione viene estesa anche alle pertinenze, contraddistinte dalle categorie catastali C2, C6 e C7 (una per ciascuna categoria).
SI RICORDA INOLTRE CHE:
· ai sensi della L. 662/96 art. 3 comma 48, le rendite catastali sono rivalutate del 5%.
· in base a quanto disposto dall’art. 53 della D.L. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006, per gli immobili, siano essi fabbricati o aree edificabili, acquisiti o ceduti tramite atti notarili, nel corso del 2009 è stato soppresso l’obbligo di presentazione della Dichiarazione, mentre per gli immobili per i quali durante lo stesso anno 2009 si siano verificate modificazioni, non determinate da atti notarili o da provvedimenti direttamente adottati dall’Agenzia del Territorio (Catasto), ad esempio cambi di residenza o richieste di agevolazioni e/o riduzioni, ma rilevanti ai fini della determinazione della imposta dovuta dal soggetto passivo, rimane inalterato l’obbligo della presentazione della DICHIARAZIONE/DENUNCIA sugli appositi modelli ministeriali di “Denuncia ICI 2009”, entro il termine del 30/09/2010. La presentazione dovrà essere effettuata o mediante consegna diretta all’Ufficio Tributi del Comune di Avezzano, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “DICHIARAZIONE ICI 2009”, a mezzo raccomandata postale.
· il versamento dell’imposta riferita all’anno 2010 dovrà essere effettuato direttamente su appositi bollettini postali C/C n. 23945058, intestato a: Comune di Avezzano - Riscossione I.C.I. - Servizio Tesoreria, in due rate, di cui la prima dall’1 al 16 Giugno 2010, e la seconda dall’1 al 16 Dicembre 2010; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.Giugno 2010. E’ ammesso il versamento mediante la modalità “F24”e a tal proposito si portano a conoscenza dei contribuenti i relativi principali codici da utilizzare:
- 3901 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad eventuale abitazione principale;
- 3903 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad aree edificabili;
- 3904 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad altri fabbricati;
· secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 art. 1 comma 166……” i tributi locali devono essere arrotondati all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a tale importo”.
Anche l’aliquota addizionale comunale IRPEF, per l’anno 2010 rimane stabilita nella misura del 0,2%.
L’ufficio Tributi dell’Ente rimane a disposizione per qualsiasi informazione ai seguenti numeri telefonici:
Avezzano, 15/05/2010 IL DIRIGENTE
Dott. Massimiliano PANICO