Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato "A";

 

Visti i pareri – ex. Art.49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all’allegato "B";

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) Che per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e le detrazioni di imposta siano stabilite nella misura seguente:

- aliquota ordinaria: 7 per mille;

- aliquota per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili: 5 per mille;

- aliquota agevolata per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili, che risulti avere alla data del 31/12/2004, un valore I.S.E.E. inferiore o uguale ad Euro 4.131,66: 4,7 per mille;

- detrazione spettante al soggetto passivo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: euro 103,29;

 

2) Di stabilire nella data del 30/04/2005 il termine entro e non oltre il quale vanno presentate le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, utili all’ottenimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,7 per mille di cui al punto precedente, per l’anno 2005;

 

 

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Allegato "A"

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione

Nr. 55860 I:\SETTORE2\

SETTORE

SETTORE II - TRIBUTI

Ufficio

TRIBUTI

PROPONENTE

ASSESSORE DI BERARDINO DOMENICO

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L’ASSESSORE

 

Atteso che con deliberazione consiliare n.102 del 22/02/1993 veniva istituita per il Comune di Avezzano, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 504/92;

Visto che con l’art.6 del D.Lgs. 504/92, nel testo attualmente vigente, si stabilisce che la deliberazione dell’aliquota vada adottata per ogni anno d’imposta per ottenere l’introduzione di aliquote diverse dalla minima, fissata nel 4 per mille;

Considerato che nella stessa disposizione si consente di diversificare le aliquote di imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille, in relazione ad immobili adibiti ad abitazione, ad uso diverso dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all’abitazione principale, o ad alloggi non locati;

Atteso che ai sensi dell’art.8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, si norma nel modo che segue: "A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art.6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento: in alternativa, l’importo di L. 200.000 (euro 103,29), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L.500.000 (euro 258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico- sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale";

Vista la deliberazione consiliare n.102 del 29/12/1999, poi modificata, a mezzo della quale, in esecuzione del D.Lgs.109/98 e del D.P.C.M. n.22 del 07/05/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati stabiliti i criteri indicatori della situazione economica richiesta per l’accesso alle prestazioni sociali a condizioni agevolate ed è stato fissato in L.8.000.000 (euro 4,131,66) il valore I.S.E.E. da non superare per ottenere la concessione di esenzioni dal pagamento di alcuni servizi comunali;

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 un’aliquota agevolata del 4,7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di soggetti passivi I.C.I. per gli stessi immobili, che risultino avere alla data del 31/12/2004 un valore I.S.E.E. uguale o inferiore ad Euro 4.131,66, limite da riscontrarsi sulla base delle esenzioni già concesse alla data del 31/12/2004 per il godimento di servizi comunali, o sulla base di dichiarazioni sostitutive da prodursi ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, entro e non oltre la data del 30/04/2005, comprovanti l’esistenza del diritto alle esenzioni alla data del 31/12/2004;

Considerato che con l’art.54 del D.Lgs. 446/97 si norma nel senso che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote di imposizione e le detrazioni di imposta già fissate per l’anno 2004 nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria: 7 per mille;

- aliquota per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili: 5 per mille;

- aliquota agevolata per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili, che risulti avere alla data del 31/12/2004, un valore I.S.E.E. inferiore o uguale ad Euro 4.131,66: 4,7 per mille;

- detrazione spettante al soggetto passivo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: euro 103,29;

- Visti gli articoli 42,48 e 169 del D.Lgs. 267/2000

 

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

 

1) Che per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e le detrazioni di imposta siano stabilite nella misura seguente:

- aliquota ordinaria: 7 per mille;

- aliquota per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili: 5 per mille;

- aliquota agevolata per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo per gli stessi immobili, che risulti avere alla data del 31/12/2004, un valore I.S.E.E. inferiore o uguale ad Euro 4.131,66: 4,7 per mille;

- detrazione spettante al soggetto passivo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: euro 103,29;

2) Di stabilire nella data del 30/04/2005 il termine entro e non oltre il quale vanno presentate le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, utili all’ottenimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,7 per mille di cui al punto precedente, per l’anno 2005;

3) Di dichiarare la immediata eseguibilità della deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

Allegato "B"

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione

Nr. 55860 I:\SETTORE2\

P a r e r i

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE avente per oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005: ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 18.03.2005

F.to Dott. Massimiliano Panico

 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Avezzano, lì 18.03.2005

F.to Dott. Massimiliano Panico