Deliberazione Consiglio comunale n. 43/2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il comma 156 dell’art. 1 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede espressamente, tra le competenze del Consiglio Comunale, la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Atteso:
-che dall’esame complessivo delle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2008 nonché dall’esame generale delle proiezioni per l’anno 2009, considerati anche gli ormai costanti tagli ai trasferimenti erariali, questa Amministrazione Comunale, nell’ambito di una politica economica che intende contemperare gli equilibri di bilancio con una minore pressione tributaria a carico dei contribuenti, ritiene poter contribuire attraverso l’istituzione di un’aliquota agevolata per coloro che favoriscono il risparmio energetico, così come consentito dall’art. 1, comma 6, lett. a) della legge 24.12.2007 n. 244;
-che la suddetta aliquota si ritiene possa essere fissata al 3,5 per mille a favore dei soggetti passivi d’imposta che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di anni tre per gli impianti termici solari e di anni cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono da determinarsi come segue:
-spese sostenute nel corso del 2008, documentate, per un importo minimo di € 10.000,00 al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
- gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale che quello per la produzione di acqua calda sanitaria con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti all’intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq. annuo);
Gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (minimo 25% per la climatizzazione e minimo 50% per l’acqua calda sanitaria) per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare;
Considerato che il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008 n. 126, ha abolito l’I.C.I. sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché alle unità immobiliari assimilate per legge, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, si confermano, per l’anno 2009, le assimilazioni ad abitazione principale già stabilite nel Regolamento I.C.I. 2008;
Ritenuto altresì poter confermare, sempre per l’anno 2009, le aliquote e la sola detrazione d’imposta per l’abitazione principale per le categorie catastali A1, A8 e A9, già in vigore nell’anno 2008;
Visti:
- gli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
-il D.L. 27.5.2008 convertito, con modificazioni in legge 24.7.2008 n. 126;
-l’art. 1, comma 6 della legge n. 244/2007;
Visti i pareri
Con voti
D E L I B E RA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di istituire, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett a) della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), a decorrere dall’anno 2009, l’aliquota agevolata per il risparmio energetico nella misura del 3,5 per mille;
2) Di determinare per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.:
-aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
limitatamente alle sole categorie catastali A1, A8 e A9 e
e massimo n. 3 pertinenze 5,0 per mille;
-aliquota ordinaria 7,0 per mille;
-aliquota agevolata 2,0 per mille (*)
(*) a favore dei soggetti passivi d’imposta:
-che eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
-che eseguono interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale, etc.);
- che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
-aliquota agevolata per immobili locati e utilizzati
come abitazione principale ai sensi dell’ex legge n°
431/98 e del relativo Accordo Territoriale del Comune
di L’Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti
alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto
Accordo qui allegate quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento con i sub n° 2 e n° 3; 6,5 per mille
-aliquota agevolata per abitazioni locate a studenti
universitari iscritti a corsi di laurea e post laurea con
contratto d’affitto stipulato ai sensi dell’ex legge n°
431/998 e dell’Accordo Territoriale del Comune di
L’Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti
alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al
suddetto Accordo; 5,5 per mille
-aliquota agevolata per risparmio energetico di cui al comma
6, art. 1 della legge 244/2007 3,5 per mille (**)
(**) a favore dei soggetti passivi d’imposta che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di anni tre per gli impianti termici solari e di anni cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono da determinarsi come segue:
-spese sostenute nel corso del 2008, documentate, per un importo minimo di € 10.000,00 al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
- gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale che quello per la produzione di acqua calda sanitaria con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti all’intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq. annuo);
Gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (minimo 25% per la climatizzazione e minimo 50% per l’acqua calda sanitaria) per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare;
3) Di confermare, per l’anno 2009, le assimilazioni ad abitazione principale già stabilite nel Regolamento I.C.I. 2008 nonché in € 103,29 la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9;
4) Di dare che in questa fase non è possibile quantificare il minor gettito I.C.I. derivante dall’introduzione dell’aliquota agevolata per il risparmio energetico.
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Servizio Tributi per quanto di rispettiva competenza.