Delibera C.C. n° 78 dell’ 11.04.2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il comma 156 dell’art. 1 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede espressamente, tra le competenze del Consiglio Comunale, la determinazione delle aliquote I.C.I.;
Atteso:
- che dall’esame complessivo delle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2006 nonché dall’esame generale delle proiezioni per l’anno 2007 in considerazione degli ormai costanti tagli ai trasferimenti erariali,l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della politica economica che intende porre in essere al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, ha previsto aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF e della TARSU;
- che, però al fine di bilanciare il carico della pressione tributaria, intende prevedere una riduzione dell’I.C.I. per almeno buona parte dei contribuenti. Trattandosi infatti di un’imposta patrimoniale che colpisce a prescindere dalla propria capacità reddituale, l’I.C.I. viene vissuta dal contribuente come iniqua, a differenza di quanto invece accade per l’addizionale comunale all’IRPEF che colpisce i contribuenti sulla base dei redditi effettivamente percepiti;
- che, a tal fine, è possibile una diminuzione dell’aliquota per la prima abitazione di uno 0,5 per mille rispetto a quanto previsto per l’anno 2006;
Visto che, dall’ultimo dato fornito dal Ns. centro informatico S.E.D. s.p.a. datato il 28.04.2006, il minor gettito per la suddetta operazione ammonterebbe ad € 550.000,00;
Ritenuto pertanto poter confermare per l’anno 2007 le aliquote in vigore nell’anno 2006 compresa quella del 6,5 per mille a favore dei contratti stipulati ex legge n° 431/1998, articolo 2 ad eccezione dell’aliquota per la prima abitazione che passa dal 5,5 per mille al 5 per mille;
Ritenuto, altresì, poter confermare, sempre per l’anno 2007, sia la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e sia la maggiore detrazione d’imposta già applicate per l’anno 2006;
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
Vista la legge Finanziaria 2007;
Visto il D.Lgs. 267\00;
Vista la delibera di G.C. n. 92/07 di trasmissione al C.C. della proposta de deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare il 13.03.2007;
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti n.12/07 che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanzialmente;
Visti i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.lgs 267/2000 (TUEL)
Parere di regolarità tecnica espresso in data 24.01.2007: Favorevole
Parere di regolarità contabile espresso in data 12.02.2007: Favorevole
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, tenuto conto della modifica apportata all’aliquota della prima abitazione:
1) Di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:
-aliquota per abitazione principale e pertinenze (massimo n. 3) 5,0 per mille;
-aliquota ordinaria 7,0 per mille;
-aliquota agevolata 2,0 per mille (*).
(*) a favore dei soggetti passivi d’imposta:
- che eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
- che eseguono interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale etc.);
-eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
-aliquota agevolata per immobili locati ed utilizzati come abitazione principale
ex legge n° 431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole
fasce n° 1 e 2 delle tabelle qui allegate quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento con i sub. n° 2 e 3 6,5 per mille.
2) Di confermare, sempre per l’anno 2007, in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale ed in Euro 154,94 la maggiore detrazione a favore dei seguenti contribuenti:
a) coloro che al 31.12.2006 abbiano compiuto il sessantesimo anno di età con reddito
complessivo inferiore ad Euro 10.845,60 e che posseggano nell’intero territorio
nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;
b) famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo
inferiore ad Euro 33.569,70 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica
abitazione nella quale vivono;
per nuclei superiori a 6 unità detto limite di reddito è maggiorato di Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente;
c) Invalidi con percentuale del 100%, portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi e portatori di handicap in situazione di gravità di cui al comma 6 art. 33 della legge n.104/92 con reddito complessivo inferiore ad euro 11.878,51 che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;
3) Di dare atto che, per effetto della suddetta diminuzione di aliquota per la prima abitazione,la previsione di entrata del cap. 40 “Imposta Comunale sigli Immobili” del Bilancio di Previsione 2007e di presunti Euro 17.350.000,00
4)Di mandare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Servizio Tributi per quanto di rispettiva competenza;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti
DELIBERA