Delibera C.C. n° 69 del 29.05.2006

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l’art. 6, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992 prevede, espressamente, la competenza della Giunta alla determinazione dell’aliquota ICI;

- che, tuttavia, la legge n° 662/96 ha consentito ai Comuni di diversificare le aliquote applicabili stabilendo che tale diversificazione spetti al “Comune”;

- che, quest’ultimo generico riferimento operato dalla richiamata legge n° 662/96 è stato interpretato da parte della giurisprudenza come radicale cambiamento in ordine alla competenza, nel senso che implicando la differenziazione delle aliquote, per l’adozione di scelte differenziate, il legislatore avrebbe indicato – con il generico termine “Comune”- il Consiglio e non la Giunta;

 

-che pertanto, con deliberazione n° 121 del 08.03.2006, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale le aliquote I.C.I. e la misura delle detrazioni d’imposta per l’anno 2006 confermando quelle in vigore nell’anno 2005;

-che tale unitaria trattazione da parte della Giunta Comunale trova ragione nell’ineludibile connessione che lega i dati previsionali alla concreta determinazione dei criteri impositivi, giustificandosi questi ultimi alla luce delle esigenze economico-finanziarie;

 

Vista ed esaminata la citata deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 08.03.2006 e ritenuto condividerne il contenuto alla luce delle esigenze di Bilancio ivi espresse;

 

Considerato infatti:

- che dall’esame complessivo delle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2005 nonché dall’esame generale delle proiezioni per l’anno 2006 in considerazione degli ormai costanti tagli ai trasferimenti erariali, nonostante la possibilità di aumento delle aliquote ICI, si ritiene comunque opportuno confermare le aliquote in vigore nell’anno 2005 compresa quella del 6,5 per mille a favore di contratti stipulati ex legge n° 431/1998, articolo 2;

 

Ritenuto, altresì, poter confermare per l’anno 2006 sia la detrazione d’imposta per l’abitazione principale nonché la maggiore detrazione d’imposta già applicate per l’anno 2005;

 

 

Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;

Vista la legge 662/96;

Vista la legge 431/96

Visto il D.Lgs. 267\00;

 

Visti i pareri

 

Con voti

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di confermare, per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni I.C.I. in vigore nell’anno 2005 come segue:

 

1) -aliquota per abitazione principale e pertinenze (massimo n. 3)                     5,5 per mille;

    -aliquota ordinaria                                                                                      7,0 per mille;

    -aliquota agevolata                                                                                     2,0 per mille (*).

(*) a favore dei soggetti passivi d’imposta che:

- eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;

- eseguono interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale etc.);

-eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

 

-aliquota agevolata per immobili locati ed utilizzati come abitazione principale

ex legge n° 431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole

fasce n° 1 e 2 delle tabelle qui allegate quali parti integranti e sostanziali

del presente provvedimento con i sub. n° 2 e 3                                               6,5 per mille. 

 

2) –detrazione d’imposta per l’abitazione principale                                        Euro 103,29

    - maggiore detrazione d’imposta                                                                 Euro 154,94 (*).

    (*) a favore dei seguenti contribuenti:

    a) coloro che al 31.12.2005 abbiano compiuto il sessantesimo anno di età con reddito

        complessivo inferiore ad Euro 10.845,60 e che posseggano nell’intero territorio         

        nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;

    b) famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo 

        inferiore ad Euro 33.569,70 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica      

        abitazione nella quale vivono; per nuclei superiori a 6 unità detto limite di reddito è

        maggiorato di Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente;

   c) inabili con percentuale del 100% con reddito complessivo inferiore ad euro 11.878,51 e

       che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;

 

3) di mandare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore

    Economico e Finanziario ed al Servizio Tributi per quanto di rispettiva competenza;

 

Successivamente

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

                                                                DELIBERA