Delibera C.C. n° 69 del 29.05.2006
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 6, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992 prevede, espressamente, la competenza della Giunta alla determinazione dell’aliquota ICI;
- che, tuttavia, la legge n° 662/96 ha consentito ai Comuni di diversificare le aliquote applicabili stabilendo che tale diversificazione spetti al “Comune”;
- che, quest’ultimo generico riferimento operato dalla richiamata legge n° 662/96 è stato interpretato da parte della giurisprudenza come radicale cambiamento in ordine alla competenza, nel senso che implicando la differenziazione delle aliquote, per l’adozione di scelte differenziate, il legislatore avrebbe indicato – con il generico termine “Comune”- il Consiglio e non
-che pertanto, con deliberazione n° 121 del 08.03.2006,
-che tale unitaria trattazione da parte della Giunta Comunale trova ragione nell’ineludibile connessione che lega i dati previsionali alla concreta determinazione dei criteri impositivi, giustificandosi questi ultimi alla luce delle esigenze economico-finanziarie;
Vista ed esaminata la citata deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 08.03.2006 e ritenuto condividerne il contenuto alla luce delle esigenze di Bilancio ivi espresse;
Considerato infatti:
- che dall’esame complessivo delle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2005 nonché dall’esame generale delle proiezioni per l’anno
Ritenuto, altresì, poter confermare per l’anno 2006 sia la detrazione d’imposta per l’abitazione principale nonché la maggiore detrazione d’imposta già applicate per l’anno 2005;
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
Vista la legge 662/96;
Vista la legge 431/96
Visto il D.Lgs. 267\00;
Visti i pareri
Con voti
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di confermare, per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni I.C.I. in vigore nell’anno 2005 come segue:
1) -aliquota per abitazione principale e pertinenze (massimo n. 3) 5,5 per mille;
-aliquota ordinaria 7,0 per mille;
-aliquota agevolata 2,0 per mille (*).
(*) a favore dei soggetti passivi d’imposta che:
- eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
- eseguono interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale etc.);
-eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
-aliquota agevolata per immobili locati ed utilizzati come abitazione principale
ex legge n° 431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole
fasce n° 1 e 2 delle tabelle qui allegate quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento con i sub. n° 2 e 3 6,5 per mille.
2) –detrazione d’imposta per l’abitazione principale Euro 103,29
- maggiore detrazione d’imposta Euro 154,94 (*).
(*) a favore dei seguenti contribuenti:
a) coloro che al 31.12.2005 abbiano compiuto il sessantesimo anno di età con reddito
complessivo inferiore ad Euro 10.845,60 e che posseggano nell’intero territorio
nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;
b) famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo
inferiore ad Euro 33.569,70 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica
abitazione nella quale vivono; per nuclei superiori a 6 unità detto limite di reddito è
maggiorato di Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente;
c) inabili con percentuale del 100% con reddito complessivo inferiore ad euro 11.878,51 e
che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono;
3) di mandare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore
Economico e Finanziario ed al Servizio Tributi per quanto di rispettiva competenza;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti
DELIBERA