OMISSIS
DELIBERA
- di confermare per l'anno 2005 l'aliquota ICI - così come determinata con atto di G.C. n. 15 del 27.02.2004 e di C.C. n. 8 del 31.03.2004 e precisamente:
- aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: cinque per mille;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori - proprietari - ai figli, (o aventi causa di questi ultimi), nelle quali questi ultimi stabiliscono la propria residenza: cinque per mille;
- aliquota ridotta pari al cinque per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai figli (o aventi causa di questi ultimi) ai genitori, nelle quali questi ultimi stabiliscono la propria residenza - Tale aliquota agevolata (pari al cinque per mille) si riferisce anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal genero/nuora - proprietari - a suocero o suocera, nelle quali questi ultimi stabiliscono la propria residenza;
- aliquota ridotta pari al quattro per mille - per le giovani coppie residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per un periodo di 3 anni a partire dalla data del matrimonio;
- aliquota ridotta pari al quattro per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori proprietari - ai figli (giovani coppie) - nelle quali questi ultimi stabiliscono la propria residenza e per un periodo di 3 anni a partire dalla data del matrimonio;
- in tutti gli altri casi l'aliquota ICI viene confermata nella misura del sei per mille;
- di stabilire che dall'imposta di cui alle fattispecie contrassegnate con le lettere a - b - c - d - e sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
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