IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Premesso che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art.1, comma 156, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dall’1-01-2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;
Premesso che il decreto legge n. 93 del 27-05-2008, convertito in Legge n. 126 del 24-07-2008, ha introdotto l’esenzione ICI prima casa;
Evidenziato che l’art. 77 bis comma 30 del decreto legge n. 112 /2008 convertito in Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa rifiuti;
Ritenuto di confermare per l’anno 2010 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2008 e 2009 relativamente all’imposta comunale sugli immobili, come fissate da delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17-03-2008;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1) Confermare anche per l’anno 2010, le sottoelencate aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili siti nel Comune di Roccascalegna come fissate da delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 17-03-2008, già applicate per l’anno 2008 e 2009:
a) nella misura del 5 (cinque) per mille le abitazioni principali, i fabbricati generici vari (vale a dire quelli di cui alle Cat. C e D, quali garage, cantine, box, opifici, ecc.) diversi dalle abitazioni, nonché le aree edificabili;
b) nella misura del 7 (sette) per mille tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione (Cat. A) non di residenza, indipendentemente dall’effettiva occupazione degli stessi da parte di familiari o affittuari, che ivi abbiano stabilito la loro dimora o residenza.