COMUNE DI POLLUTRI
Provincia di Chieti
Estratto Delibera di C.C. N. 02 del 20/03/2008 avente per oggetto:”. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). Conferma delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2008”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
……omissis…….
D E L I B E R A
1) Confermare, per l’anno 2008, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
N. d’ord. |
PERCENTUALE |
DESCRIZIONE |
1 |
7 ‰ |
aliquota ordinaria |
2 |
6,5 ‰ |
· per le abitazioni principali e relative pertinenze. Il trattamento fiscale dell’abitazione principale è esteso alle pertinenze destinate in modo durevole a servizio delle abitazioni principali. Si considerano pertinenziali limitatamente ad una per ogni categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) e C/6 (stalle, rimesse e autorimesse) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. Si applica la detrazione di €103,29. Sono equiparate alle abitazioni principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e non anche della detrazione di euro 103,29 : a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l’abitazione non è locata; b) l'abitazione concessa in uso gratuito al coniuge, ancorchè separato o divorziato, a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime in seguito a regolare pratica edilizia. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. · |
3 |
6,5 ‰ |
unità immobiliari locate come abitazioni civili a persone che vi abbiano fissato la propria residenza anagrafica. |
4 |
4 ‰ |
per i fabbricati da ristrutturare ed in corso di ristrutturazione solo per gli interventi di cui all’art. 30, comma 1, lettere b) c) d) e) della Legge Regionale n. 18/83 come modificata dalla Legge Regionale del 27.04.1995, n. 70 (straordinaria manutenzione, restauro conservativo, risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione edilizia) con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Il termine temporale dell’agevolazione sarà limitata (nel massimo) a tre periodi di imposta a partire dall’inizio dei lavori |
5 |
4 ‰ |
per i nuclei familiari composti da persone portatrici di handicap riconosciute dalla L. n. 104/92, con invalidità accertata non inferiore al 70% e per anziani ultrasessantacinquenni privi di nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 10.329,00 annui |
6 |
6 ‰ |
per terreni edificabili compresi nella perimetrazione del P.R.T. del Consorzio Area Industriale del Vastese. L’aliquota deve essere calcolata sulla base del valore di mercato dei terreni, pari al valore in comune commercio praticato dal COASIV |
2) Determinare altresì per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze in € 103,29;
3) Dare atto che la detrazione di € 103,29 non si applica alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la disciplina dell’I.C.I. approvata con deliberazione n. 5 i del 20.03.2007;
4) Dare atto che ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 504 del 1992 quale introdotto dall’art. 1 comma 5 della L. 24.12.2007 n. 244: “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.”
- OMISSIS-