Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Teateservizi s.r.l. – via L. Vicoli, 17 - Chieti – centralino 0871 35931 – Fax 0871 3593829 P.I. 02195410697

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008

Aliquote – Detrazioni – Pagamento – Dichiarazione

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale 29 marzo 1999, n. 199 e successive modifiche ed

integrazioni di approvazione del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Dato atto che le aliquote e detrazioni per l’anno 2008 sono quelle già approvate dal

Consiglio Comunale per l’anno 2007 con delibera n. 350/07.

Visto il Decreto Legge del 27 maggio 2008, n.93, che esclude l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’ unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; per gli immobili

concessi in uso gratuito ai familiari il linea retta ed affini di primo grado, adibiti ad abitazione principale; per i

soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione

che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile; per le unità immobiliari

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché per

gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale. L' esclusione non si

applica alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).

INFORMA

1) a) 5,00 per mille con detrazione di euro 180,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale e loro pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville

e castelli).

Si considera abitazione principale:

􀂾 unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro

diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche;

􀂾 unità immobiliare posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza

permanente in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;

MAGGIORE DETRAZIONE;

euro 225,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle seguenti tipologie di

soggetti passivi:

per coppie che contraggono matrimonio nel corso dell’anno, il beneficio viene applicato

per un periodo di tre anni, a partire dalla data del matrimonio, previa compilazione modello di

autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;

per nuclei familiari con presenza di diversamente abili o non vedenti o sordomutilegge

104/92 – e grandi invalidi di guerra a condizione che il reddito imponibile ai fini

IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55-, previa compilazione

modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;

per nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni (la minore età deve sussistere

all'inizio dell'anno d'imposta), a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero

nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55, previa compilazione modello di

autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;

per gli ultra sessantacinquenni, titolari di pensione, proprietari o comproprietari

esclusivamente con il coniuge, di immobile adibito ad abitazione principale ed

eventuali pertinenze, purché non titolari di altre quote di diritti reali su altre unità immobiliari

sul territorio comunale, con imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.000,00, riferiti

all'intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche, previa

compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;

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Si precisa che le due detrazioni sopra indicate non sono cumulabili.

b) 5,00 per mille (con esclusione della detrazione) limitatamente alle categorie catastali A1, A8

e A9

Per i soggetti passivi che concedono in uso gratuito ai familiari in linea retta di I° grado ed affini

(genitori, figli, suoceri, nuora/genero) che hanno la residenza anagrafica nella stessa abitazione e

non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative nel territorio

comunale. Il riconoscimento della predetta aliquota è subordinata alla presentazione del modello di

autocertificazione disponibile presso gli uffici della società

2) 7,00 per mille

per tutti gli altri immobili (comprese, quindi, le aree edificabili) e per quelle unità immobiliari

possedute da soggetti passivi quali contitolari di abitazioni principali. La condizione di locazione

degli immobili (contratto regolarmente registrato) deve essere comunicata mediante presentazione

del modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società.

3) 9,00 per mille

per le abitazioni non locate da almeno due anni (art.2, comma 4, L. 09/12/1998, n.431),

annoverando tra queste quelle date in comodato gratuito, quelle per le quali non esiste un contratto

di affitto regolarmente registrato e quelle occupate dai parenti in linea retta oltre il I° grado, sia

ascendente che discendente.

4) 1,00 per mille

per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione

principale del conduttore, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,

n. 431 sulla base degli accordi stabiliti in sede di trattativa tra le Organizzazioni Territoriali. Il

riconoscimento della suddetta aliquota è subordinata alla compilazione modello di autocertificazione

disponibile presso gli uffici della società corredata dalla copia del contratto di locazione vistato dal

competente ufficio comunale.

5) 4,00 per mille limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9

limitatamente alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ubicate nelle immediate

vicinanze della discarica Casoni e comunque all’interno di un raggio di metri lineari 300 dalla

discarica stessa e meglio individuate nell’elenco consultabile sul sito del Comune di Chieti

www.comune.chieti.it;

6) 4,00 per mille

per le aree agricole non esenti.

NOVITA’ 2008

􀀹 DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi dell’art. 1, comma 174, della L. 296/2006, l’obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei

casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le

procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico

informatico, da presentare entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi.

􀀹 CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER GLI EX CONUIGI limitatamente alle categorie catastali

A1, A8 e A9

Ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che “ il soggetto passivo che, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta applicando l’aliquota

deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in

proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il

soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile desinato ad

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

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DISCIPLINA DEI VERSAMENTI

Per effetto della modifica introdotta dal comma 1 dell’art.18 della Legge 388/2000 (finanziaria 2001), la

disciplina prevede il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate, delle

quali:

􀂙 la prima in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e detrazioni

dell’anno 2007, da versare entro il 16 giugno 2008;

􀂙 la seconda a saldo dell’imposta annuale dovuta utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate

per l’anno 2008, da versare dal 1° al 16 dicembre, conguagliando in questa occasione gli

importi versati a giugno per la 1° rata;

L’ I.C.I. è dovuta per ciascun anno solare proporzionalmente ai mesi di possesso. La frazione superiore a 14

gg. vale come un mese intero .

Per effettuare il pagamento potranno essere utilizzate le seguenti forme:

􀂃 Per mezzo del circuito bancomat presso gli uffici della Teateservizi srl in Chieti (via Vicoli, 17) o Chieti

Scalo (V.le B. Croce, 147) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nel giorno di martedì

anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

􀂃 Presso tutti gli sportelli postali, sul c/c n. 83759340 intestato a “ Teateservizi srl – Riscossione ICI” con le

commissioni dovute all’ Ente Poste;

􀂃 Mediante bonifico bancario presso la filiale della Banca Toscana di Chieti in Piazza Matteotti e di Chieti

Scalo in Via Colonnetta n. 74, codice IBAN: IT 69Y 03400 15501 000000028251;

􀂃 Mediante bonifico bancario su c/c di riscossione Carichieti, codice IBAN: IT 50 D 06050 15500 CC

0010081891;

􀂃 Mediante il modello F24 anche utilizzando eventuali redditi ammessi in compensazione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare gli uffici della Teateservizi Srl con sede a Chieti, Via Vicoli

n. 17, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nel

giorno di martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, centralino: 0871/35931 fax 0871/3593857, all’ufficio

di Chieti Scalo, V.le B. Croce n. 147, (all'interno della galleria scalo), centralino: 0871/35932, oppure sul sito

del Comune di Chieti www.comune.chieti.it.

IL DIRETTORE

Chieti, Maggio 2008 (Dott. Luciano Iezzi)