Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti
Teateservizi s.r.l. – via L. Vicoli, 17 - Chieti – centralino 0871 35931 – Fax 0871 3593829 P.I. 02195410697
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008
Aliquote – Detrazioni – Pagamento – Dichiarazione
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio Comunale 29 marzo 1999, n. 199 e successive modifiche ed
integrazioni di approvazione del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Dato atto che le aliquote e detrazioni per l’anno 2008 sono quelle già approvate dal
Consiglio Comunale per l’anno 2007 con delibera n. 350/07.
Visto il Decreto Legge del 27 maggio 2008, n.93, che esclude l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’ unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; per gli immobili
concessi in uso gratuito ai familiari il linea retta ed affini di primo grado, adibiti ad abitazione principale; per i
soggetti passivi che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione
che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile; per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché per
gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale. L' esclusione non si
applica alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).
INFORMA
1) a) 5,00 per mille con detrazione di euro 180,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e loro pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville
e castelli).
Si considera abitazione principale:
unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche;
unità immobiliare posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza
permanente in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
MAGGIORE DETRAZIONE;
euro 225,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle seguenti tipologie di
soggetti passivi:
• per coppie che contraggono matrimonio nel corso dell’anno, il beneficio viene applicato
per un periodo di tre anni, a partire dalla data del matrimonio, previa compilazione modello di
autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;
• per nuclei familiari con presenza di diversamente abili o non vedenti o sordomutilegge
104/92 – e grandi invalidi di guerra a condizione che il reddito imponibile ai fini
IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55-, previa compilazione
modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;
• per nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni (la minore età deve sussistere
all'inizio dell'anno d'imposta), a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero
nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55, previa compilazione modello di
autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;
• per gli ultra sessantacinquenni, titolari di pensione, proprietari o comproprietari
esclusivamente con il coniuge, di immobile adibito ad abitazione principale ed
eventuali pertinenze, purché non titolari di altre quote di diritti reali su altre unità immobiliari
sul territorio comunale, con imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.000,00, riferiti
all'intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche, previa
compilazione modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società;
Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti
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Si precisa che le due detrazioni sopra indicate non sono cumulabili.
b) 5,00 per mille (con esclusione della detrazione) limitatamente alle categorie catastali A1, A8
e A9
Per i soggetti passivi che concedono in uso gratuito ai familiari in linea retta di I° grado ed affini
(genitori, figli, suoceri, nuora/genero) che hanno la residenza anagrafica nella stessa abitazione e
non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative nel territorio
comunale. Il riconoscimento della predetta aliquota è subordinata alla presentazione del modello di
autocertificazione disponibile presso gli uffici della società
2) 7,00 per mille
per tutti gli altri immobili (comprese, quindi, le aree edificabili) e per quelle unità immobiliari
possedute da soggetti passivi quali contitolari di abitazioni principali. La condizione di locazione
degli immobili (contratto regolarmente registrato) deve essere comunicata mediante presentazione
del modello di autocertificazione disponibile presso gli uffici della società.
3) 9,00 per mille
per le abitazioni non locate da almeno due anni (art.2, comma 4, L. 09/12/1998, n.431),
annoverando tra queste quelle date in comodato gratuito, quelle per le quali non esiste un contratto
di affitto regolarmente registrato e quelle occupate dai parenti in linea retta oltre il I° grado, sia
ascendente che discendente.
4) 1,00 per mille
per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione
principale del conduttore, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 sulla base degli accordi stabiliti in sede di trattativa tra le Organizzazioni Territoriali. Il
riconoscimento della suddetta aliquota è subordinata alla compilazione modello di autocertificazione
disponibile presso gli uffici della società corredata dalla copia del contratto di locazione vistato dal
competente ufficio comunale.
5) 4,00 per mille limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9
limitatamente alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ubicate nelle immediate
vicinanze della discarica Casoni e comunque all’interno di un raggio di metri lineari 300 dalla
discarica stessa e meglio individuate nell’elenco consultabile sul sito del Comune di Chieti
www.comune.chieti.it;
6) 4,00 per mille
per le aree agricole non esenti.
NOVITA’ 2008
DICHIARAZIONE ICI
Ai sensi dell’art. 1, comma 174, della L. 296/2006, l’obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico
informatico, da presentare entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi.
CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER GLI EX CONUIGI limitatamente alle categorie catastali
A1, A8 e A9
Ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che “ il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta applicando l’aliquota
deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile desinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
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DISCIPLINA DEI VERSAMENTI
Per effetto della modifica introdotta dal comma 1 dell’art.18 della Legge 388/2000 (finanziaria 2001), la
disciplina prevede il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate, delle
quali:
la prima in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e detrazioni
dell’anno 2007, da versare entro il 16 giugno 2008;
la seconda a saldo dell’imposta annuale dovuta utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate
per l’anno 2008, da versare dal 1° al 16 dicembre, conguagliando in questa occasione gli
importi versati a giugno per la 1° rata;
L’ I.C.I. è dovuta per ciascun anno solare proporzionalmente ai mesi di possesso. La frazione superiore a 14
gg. vale come un mese intero .
Per effettuare il pagamento potranno essere utilizzate le seguenti forme:
Per mezzo del circuito bancomat presso gli uffici della Teateservizi srl in Chieti (via Vicoli, 17) o Chieti
Scalo (V.le B. Croce, 147) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nel giorno di martedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
Presso tutti gli sportelli postali, sul c/c n. 83759340 intestato a “ Teateservizi srl – Riscossione ICI” con le
commissioni dovute all’ Ente Poste;
Mediante bonifico bancario presso la filiale della Banca Toscana di Chieti in Piazza Matteotti e di Chieti
Scalo in Via Colonnetta n. 74, codice IBAN: IT 69Y 03400 15501 000000028251;
Mediante bonifico bancario su c/c di riscossione Carichieti, codice IBAN: IT 50 D 06050 15500 CC
0010081891;
Mediante il modello F24 anche utilizzando eventuali redditi ammessi in compensazione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare gli uffici della Teateservizi Srl con sede a Chieti, Via Vicoli
n. 17, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nel
giorno di martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, centralino: 0871/35931 fax 0871/3593857, all’ufficio
di Chieti Scalo, V.le B. Croce n. 147, (all'interno della galleria scalo), centralino: 0871/35932, oppure sul sito
del Comune di Chieti www.comune.chieti.it.
IL DIRETTORE
Chieti, Maggio 2008 (Dott. Luciano Iezzi)