Si comunica, pertanto, l’informativa necessaria all’applicazione delle aliquote I.C.I. deliberate per l’anno 2007.
5,00 per mille con detrazione di euro 180,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;
detrazione di euro 225,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle seguenti tipologie di soggetti passivi:
- coppie che contraggono matrimonio nel corso dell’anno, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni, a partire dalla data del matrimonio;
- nuclei familiari con presenza di diversamente abili o non vedenti o sordomuti (legge 104/92) e grandi invalidi di guerra, a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare non sia superiore a euro 41.316,55;
- nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni ( la minore età deve sussistere all’inizio dell’anno d’imposta), a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell’intero nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55;
- per gli ultrasessantacinquenni, titolari di pensione, proprietari o comproprietari esclusivamente con il coniuge, di immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, purché non titolari di altre quote di diritti reali su altre unità immobiliari sul territorio comunale, con imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.000,00, riferito all’intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche.
Si precisa che le due detrazioni sopra indicate non sono cumulabili e che il termine di presentazione delle relative autocertificazioni è fissato al 31-07-2007.
5,00 per mille (con esclusione della detrazione) per i soggetti passivi che concedono in uso gratuito ai familiari in linea retta ed affini di primo grado (genitori, figli, suoceri, nuora/genero) che hanno la residenza anagrafica nella stessa abitazione e non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative nel territorio comunale;
1,00 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale del conduttore, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla base degli accordi stabiliti in sede di trattativa tra le organizzazioni territoriali;
7,00 per mille per tutti gli altri immobili (compreso, quindi, le aree edificabili) e per quelle unità immobiliari possedute da soggetti passivi quali contitolari di abitazioni principali o locate;
9,00 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni (art.2, comma 4,L. 09/12/1998, n.431), annoverando tra queste quelle date in comodato gratuito, quelle per le quali non esiste un contratto di affitto regolarmente registrato e quelle occupate dai parenti in linea retta oltre il I° grado sia ascendente che discendente;
4,00 per mille per le aree agricole non esenti;
4,00 per mille per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, danneggiate dalla grandinata dell’estate 2006, limitatamente alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale ubicate nelle immediate vicinanze della discarica Casoni e comunque all’interno di un raggio di metri lineari 300 dalla discarica stessa.
Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso può essere effettuato in due rate, delle quali:
- la prima in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta con riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno 2006, da versare dal 1° al 16 giugno 2007 (per il corrente anno trattandosi di sabato la scadenza viene automaticamente posticipata al 18 giugno);
- la seconda a saldo dell’imposta annuale dovuta utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2007, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, da versare dal 1 ° al 16 dicembre (per il corrente anno trattandosi di domenica la scadenza viene automaticamente posticipata a lunedì 17 dicembre).
Il contribuente potrà provvedere, entro il 16 giugno 2007, al versamento in unica soluzione dell’imposta annuale complessivamente dovuta, tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate nel corso del 2007.
Si precisa che la mancata stampa del bollettino relativo alla seconda rata a saldo è dovuta a possibili variazioni sia di intestazione sia di numero di conto corrente postale, per cui si invita a richiedere idonee informazioni prima di effettuare il versamento a saldo, assicurando che verrà data ampia pubblicità alle eventuali modifiche. |
Per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche rispetto all’anno precedente, l’imposta dovuta in acconto, deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, da conguagliare a saldo con quelle del 2007.