COMUNE DI CHIETI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2006       

Aliquote – Detrazioni – Pagamento - Dichiarazione-

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Comunale 29 marzo 1999, n. 199, di approvazione del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Municipale 8 marzo  2006, n. 569, con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2006.

 

INFORMA

 

Per l’anno 2006 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è applicata in questo Comune con le seguenti aliquote:

 

1)     a) 5,25 per mille con detrazione di euro 180  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

 

Si considera abitazione principale:

 

Ø      unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimora abitualmente;

 

Ø      unità immobiliare posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza permanente in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

MAGGIORE DETRAZIONE;

 

euro 225 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle seguenti   tipologie di soggetti passivi:

·        per coppie che contraggono matrimonio, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni, a partire dalla data del matrimonio, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso l'Ufficio Tributi;

·        per nuclei familiari con portatori di handicap o non vedenti o sordomuti- legge 104/92 – e grandi invalidi di guerra  a  condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55-, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso l'Ufficio Tributi;

·        per nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni (la minore età deve sussistere all'inizio dell'anno d'imposta), a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non sia superiore a euro 41.316,55, previa compilazione modello di autocertificazione disponibile presso l'Ufficio Tributi.

·        per gli ultra sessantacinquenni, titolari di pensione, proprietari o comproprietari esclusivamente con il coniuge, di immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, purché non titolari di altre quote di diritti reali su altre unità immobiliari sul territorio comunale,con imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 20.000,00,riferiti all'intero nucleo familiare,accertato sulla base delle risultanze anagrafiche.

 

Si precisa che le due detrazioni sopra indicate non sono cumulabili .

 

b) 5,25 per mille (con esclusione della detrazione)

 

Per i soggetti passivi che concedono in uso gratuito ai familiari in linea retta ed affini di I° grado ( genitori, figli, suocera e nuora ) che hanno la residenza anagrafica nella stessa abitazione e non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative nel territorio comunale;

 

2)        6,00 per mille

 

per tutte le altre unità immobiliari e per quelle possedute da soggetti passivi quali contitolari di abitazioni principali o locate;

 

3)        9,00 per mille

 

per le abitazioni non locate da almeno due anni (art.1 D.L. 30/12/1988, n.551), annoverando tra queste quelle date in comodato gratuito;  quelle per le quali non esiste un contratto di affitto regolarmente registrato e quelle occupate dai parenti in linea  retta oltre il I° grado, sia ascendente che discendente.

 

4)        3,00 per mille

 

per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale del conduttore, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla base degli accordi stabiliti in sede di trattativa tra le Organizzazioni Territoriali;

 

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI

 

Per effetto della modifica introdotta dal comma 1 dell’art.18 della Legge 388/2000 (finanziaria 2001), la disciplina prevede il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate, delle quali:

 

v     la prima in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno 2005, da versare entro il 30 giugno 2006; tuttavia il contribuente può provvedere al versamento in unica soluzione dell’imposta annuale complessivamente dovuta tenendo conto delle aliquote e  detrazioni deliberate nel corso del 2006;

 

v     la seconda a saldo dell’imposta annuale dovuta utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2006, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, da versare dal 1 ° al 20 dicembre;

 

v     per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche rispetto all’anno precedente, l’imposta dovuta in acconto, deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, da conguagliare a saldo con quelle del 2006

 

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PER IL CORRENTE ANNO L’IMPOSTA DEVE ESSERE DIRETTAMENTE CORRISPOSTA AL COMUNE DI CHIETI-

 

Mediante pagamento, senza spese, presso tutte le succursali della Cassa di Risparmio di Chieti ovunque ubicate e su apposito conto corrente postale n. 72537285 intestato a: “ Comune di Chieti –Riscossione I.C.I.- Servizio Tesoreria”  P.zza V.Emanuele II, n.1- 66100 Chieti

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IL PAGAMENTO A SALDO POTREBBE COMPORTARE VARIAZIONI SIA DI INTESTAZIONE CHE DI NUMERO DI CONTO CORRENTE POSTALE, PER CUI SI INVITA A RICHIEDERE IDONEE INFORMAZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO, ASSICURANDO CHE VERRA’ DATA AMPIA PUBBLICITA’ ALLE EVENTUALI MODIFICHE.

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 Le dichiarazioni I.C.I.  presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per il 2006 e per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Tali dichiarazioni vanno compilate su appositi moduli disponibili presso il Servizio Tributi sito nel Palazzo Municipale o nella sede comunale di Chieti Scalo in via Ortona ( mercato coperto ), ovvero mediante accesso al sito del Comune www.comunechieti.com e presentate entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei rediiti.

 

Tutte le informazioni e documentazioni, possono essere richieste al Servizio Tributi Comunale: - tel. 0871- 341293 –237- 234 - fax 0871- 332322  Delegazione Chieti Scalo- Via Ortona ( mercato coperto ) tel. e fax 0871- 574857 -  centralino Comune 0871- 3411.

Indirizzo  Internet     www.comunechieti.com

e-mail                          ufficio.tributi@comunechieti.191.it