AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 169, DELLA LEGGE 296/2006, LE ALIQUOTE RIPORTATE NELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE SONO PROROGATE PER L’ANNO 2010
COMUNE DI CANOSA SANNITA (Chieti)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTA PER L'ANNO 2007 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritto sull’originale del presente atto;
VISTO il D.Lgs 30.12.1992, n. 504;
VISTO l’art. 1 – comma 156 – della legge 27.12.2006 n. 296, che dispone che dal 1° gennaio 2007 le aliquote I.C.I. devono essere stabilite dal Consiglio Comunale;
PREMESSO che l’art. 3 - commi dal 53 al 59 - della Legge n. 992/96, ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). istituita, a decorrere dall'anno 1993, con D.L.gs 30.12.1992, n. 504, che possono essere così brevemente riassunte:
a) l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
b) può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (art. 4, comma 1, D.L. n. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge 556/96);
c) l'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
d) l'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
e) dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
f) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 103,29, di cui sopra, può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
g) può considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
VISTA la deliberazione della G.C. n. 5 del 28.01.2006, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote, per l'anno 2006, del 7 per mille per gli alloggi non locati e del 5 per mille per tutte le altre ipotesi;
CONSIDERATO che, in relazione alla lievitazione sempre più crescente delle spese dei servizi comunali e alla determinazione di non adeguare l’importo dei trasferimenti erariali, volendo almeno erogare alla cittadinanza i servizi attualmente in atto, si debbano confermare le aliquote del 7 per mille per gli alloggi non locati e del 5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e vada confermata la detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura minima stabilita dalla legge di € 103,29;
CONSIDERATO, altresì, che sia opportuno confermare la detrazione di € 154,94 per l’abitazione principale dei soggetti passivi d’imposta che siano disabili totali con indennità di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella detta situazione, per il grave disagio economico e sociale che consegue da una tale situazione familiare;
VISTI:
§ il comma 169 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 che consente agli Enti Locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
§ il comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:
Presenti n. 10 - votanti n. 10 - astenuti n. 0 - voti favorevoli n. 7 - voti contrari n. 3 (Consiglieri D’Anniballe, Di Sario e Di Vincenzo per la Minoranza)
D E L I B E R A
1. di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - commi 1, 2 e 3 del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2007 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
2. Di confermare in € 103,29, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di confermare in € 154,94 la detrazione dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi disabili residenti nel Comune riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/92 con indennità di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Presenti n. 10 - votanti n. 10 - astenuti n. 0 - voti favorevoli n. 7 - voti contrari n. 3 (Consiglieri D’Anniballe, Di Sario e Di Vincenzo per la Minoranza)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.