VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
Numero 9 del 22.01.2005
 
 
 
OGGETTO: I.C.I.: ALIQUOTA PER L’ANNO 2005
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
            VISTI il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo Statuto Comunale vigente;
            ACQUISITO il  parere positivo di regolarità tecnica;
PREMESSO che con i commi dal 53 al 59 dell'art. 3 - Legge n. 992/96 vengono apportate delle modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). istituita, a decorrere dall'anno 1993, con D.L.gs 30.12.1992, n. 504, che possono essere così brevemente riassunte:
a)      l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
b)      può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (art. 4, comma 1, D.L. n. 437/96 convertito, con modificazioni, dalla legge 556/96);
c)      l'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
d)      l'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
e)      dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
f)        l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 103,29, di cui sopra, può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
g)      può considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
VISTA la propria deliberazione, n. 7 del 17.01.2004, esecutiva, con la quale sono state  determinate le aliquote, per l'anno 2004, del 7 per mille per gli alloggi non locati e del 5 per mille per tutte le altre ipotesi;
CONSIDERATO che, in relazione alla lievitazione sempre più crescente delle spese dei servizi comunali ed alla crescente riduzione dei trasferimenti erariali, volendo almeno erogare alla cittadinanza i servizi attualmente in atto, si debbano confermare le aliquote del 7 per mille per gli alloggi non locati e del 5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e confermare la detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura minima stabilita dalla legge di € 103,29;
CONSIDERATO, altresì, che sia opportuno confermare la detrazione di € 154,94 per l’abitazione principale dei soggetti passivi d’imposta che siano disabili totali con indennità di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella detta situazione, per il grave disagio economico e sociale che consegue da una tale situazione familiare;
Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa nei modi di Legge

                                         D E L I B E R A

1.      di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - commi 1, 2 e 3 del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2005 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
2.      Di confermare in € 103,29, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3.      di confermare in € 154,94 la detrazione della imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi disabili residenti nel Comune riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/92 con indennità di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione;
4.      di dare atto che la presente, attesa l’urgenza, viene con separata unanime e palese votazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell’art. 134 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000.