Città di Atessa
Provincia di Chieti

Delibera di CONSIGLIO Nr. 11 del 23/02/2009
Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009. DETERMINAZIONI.

Data Esecutività:  16/03/2009
Pubblicata dal  05/03/2009 al  20/03/2009

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco che relaziona in merito alla proposta all’Ordine del Giorno.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Titoli I del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 concernente l'Istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Considerato che per il combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , di cui al D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267  e dell’art. 1 comma 156 della legge 296/2006 ( finanziaria 2007)  che modifica  l’art. 6 comma 1 del,D.Lgs. 504/1992 compete al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote di imposta nonché  la detrazione facoltativa dall’imposta di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. m. 504/92  per abitazione principale ulteriore rispetto a quella prevista obbligatoriamente dal comma 2 della medesima norma, ovvero per categorie di soggetti di particolare disagio  economico sociale;

Visto l’art. 1 del D.L. 93/2008 che ha previsto l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevedendone l’applicazione alle sole abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

Visto l’art. 77/bis, comma 30 del D.L. 112/08, che estende a tutto il triennio 2009/2011, la sospensione del potere degli enti locali di aumentare i tributi, le aliquote e relative maggiorazioni ad essi attribuite dalla legge, ad esclusione della TARSU;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 10/03/2008 avente ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili.determinazione aliquota, riduzioni e detrazioni anno 2008;

  Considerato per quanto prima detto, che per l’anno 2009  si intendono riconfermate le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2008 ,  nelle seguenti misure:

Aliquote

  1. Aliquota ordinaria  6,5 per mille;
  2. Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni per le quali si applica l’imposta, e cioè abitazioni di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4 per mille;
  3. Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;
  4. Aliquota in favore   di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili – esenti.

Detrazioni

  1. detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni  per le quali si applica l’imposta, e cioè abitazioni di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze da € 103,29 ad € 200,00, anche per effetto delle disposizioni contenute nel comma 48 dell'art. 3 della predetta Legge che rivaluta le vigenti rendite catastali del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'ICI;
  2. confermare la suddetta detrazione a € 258,23 alle sole abitazioni principali di Cat. A/1, A/2 e A/ limitatamente:

1)      alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al 100%, senza limiti di reddito;

1)      agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);

2)        alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di handicap  in situazione di gravita’ certificato dalla ALS competente ai sensi dell’art. 3, comma 3 , della Legge n 104/92  o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti di reddito;

 

 

   Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

   Visti i pareri favorevoli:

 

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarita' tecnica;

 

- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile;

 

   Dato atto dell'attestato della Ragioneria Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 151 comma 4 del citato D.Lgs., n. 267/2000;

 

    Su proposta conforme della Giunta Comunale;

 

    sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

 

   Con 13 voti favorevoli,  e 8 astenuti (gruppo PD e Mrcolongo), espressi palesemente da n.   consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 21 assegnati al Comune;

 

 

DELIBERA

 

  1. di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure previste nella delibera di C.C. n. 10 del 10.03.2008 nelle seguenti   misure:

a)      Aliquota ordinaria  6,5 per mille;

a)      Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni per le quali si applica l’imposta, e cioè abitazioni di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4 per mille;

b)      Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;

c)      Aliquota in favore   di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili – esenti.

L’aliquota agevolata di cui ai precedenti punti c) e d) è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

  1. di confermare per l’anno 2009 la detrazione per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  per le quali è prevista l’applicazione dell’imposta ad  € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;

 

  1. di confermare la suddetta detrazione ad    258,23  limitatamente:

-         alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al 100%, senza limiti di reddito;

-         agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);

-         alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di handicap  in situazione di gravita’ certificato dalla ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3 , della Legge n 104/92  o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti di reddito;

  1. di rimettere copia della presente deliberazione, al concessionario della riscossione.