Città di Atessa
Provincia di Chieti
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 10/03/2008
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco che relaziona in merito alla proposta all’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titoli I del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 concernente l'Istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Considerato che per il combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 1 comma 156 della legge 296/2006 ( finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del,D.Lgs. 504/1992 compete al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote di imposta nonché la detrazione facoltativa dall’imposta di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. m. 504/92 per abitazione principale ulteriore rispetto a quella prevista obbligatoriamente dal comma 2 della medesima norma, ovvero per categorie di soggetti di particolare disagio economico sociale;
Considerato che per l’anno 2008 si intendono riconfermare le aliquote stabilite per l’anno 2007 , nelle seguenti misure:
1. Aliquota ordinaria 6,5 per mille;
2. Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 per mille;
3. Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;
4. Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili – esenti.
Preso atto della nota del 27/09/2002 prot. 20628 dell’ Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale di lanciano, con la quale si chiede la maggiore detrazione per gli immobili di proprieta’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. lgs n. 504/92;
Visto il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/96 che da facolta' ai Comuni di elevare la detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale fino ad € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione da € 103,29 ad € 200,00 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, anche per effetto delle disposizioni contenute nel comma 48 dell'art. 3 della predetta Legge che rivaluta le vigenti rendite catastali del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'ICI;
Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione a € 258,23 limitatamente:
1) alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al 100%, senza limiti di reddito;
2) agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);
3) alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ALS competente ai sensi dell’art. 3, comma 3 , della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti di reddito;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarita' tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile;
Dato atto dell'attestato della Ragioneria Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 151 comma 4 della citato D.Lgs., n. 267/2000;
Su proposta conforme della Giunta Municipale;
sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resocontom della odierna seduta;
Con 18 voti favorevoli, espressi palesemente da n. 18 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 21 assegnati al Comune;
1) di stabilire per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria 6,5 per mille;
b) Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 per mille;
c) Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;
d) Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili – esenti.
L’aliquota agevolata di cui ai precedenti punti c) e d) è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
2) di elevare per l’anno 2008 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;
3) di elevare la suddetta detrazione ad € 258,23 limitatamente:
- alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al 100%, senza limiti di reddito;
- agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);
- alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3 , della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti di reddito;
4) di rimettere copia della presente deliberazione, al concessionario della riscossione.
5) Di dichiarare, con 18 voti favorevoli, espressi palesemente da n. 18 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 21 assegnati al Comune il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.