IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titoli I del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 concernente l'Istituzione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.);
Considerato che per il combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali , di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 1 comma 156
della legge 296/2006 ( finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del,D.Lgs. 504/1992
compete al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote di imposta nonché la detrazione
facoltativa dall’imposta di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. m. 504/92 per abitazione principale
ulteriore rispetto a quella prevista obbligatoriamente dal comma 2 della medesima norma, ovvero
per categorie di soggetti di particolare disagio economico sociale;
Considerato che per l’anno 2007 si intendono riconfermare le aliquote stabilite per l’anno 2006 ,
nelle seguenti misure:
1. Aliquota ordinaria
6,5 per mille;2. Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
4 per mille;3. Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse
storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti
auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti
2 per mille;4. Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari
inagibili e inabitabili
– esenti.Preso atto della nota del 27/09/2002 prot. 20628 dell’ Azienda Territoriale per l’edilizia
Residenziale di lanciano, con la quale si chiede la maggiore detrazione per gli immobili di
proprieta’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. lgs n. 504/92;
Visto il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/96 che da facolta' ai Comuni di elevare la
detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale fino ad € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio;
Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione da € 103,29 ad € 200,00 nel rispetto dell'equilibrio
del bilancio, anche per effetto delle disposizioni contenute nel comma 48 dell'art. 3 della predetta
Legge che rivaluta le vigenti rendite catastali del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'ICI;
Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione a € 258,23 limitatamente:
1) alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al
100%, senza limiti di reddito;
2) agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);
3) alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di
handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ALS competente ai sensi dell’art. 3,
comma 3 , della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla
ASL, senza limiti di reddito;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarita' tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile;
Dato atto dell'attestato della Ragioneria Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 151 comma 4
della citato D.Lgs., n. 267/2000;
Su proposta conforme della Giunta Municipale;
Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale della odierna seduta;
Con voti favorevoli n. 12 e 4 astenuti (Palena, Cicchitti, Carinci e Carafa), espressi palesemente
dai n. 16 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal
Presidente, sui 21 assegnati al Comune;
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti
misure
:a) Aliquota ordinaria
6.5 per mille;b) Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
4 per mille;c) Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di
interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse
e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti
2 per mille;d) Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari
inagibili e inabitabili
– esenti.L’aliquota agevolata di cui ai precedenti punti c) e d) è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
2) di elevare per l’anno 2007 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo
ad € 200.00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae taledestinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;
2) di elevare la suddetta detrazione
ad € 258.23 limitatamente:- alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al
100%, senza limiti di reddito;
- agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);
- alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di
handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3
, della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti
di reddito;
3) di rimettere copia della presente deliberazione, al concessionario della riscossione.