LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Titoli I del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 concernente l'Istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 che ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;
Considerato che per il combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali , di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta;
Considerato che l’art. 4, comma 1 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Ritenuto, in relazione alla necessita' di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- di assicurare l'equilibrio di bilancio 2005;
- di applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del 6,5 per mille;
Visto l'art. 1 comma 5 e 6 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che prevede la facolta' per i Comuni di fissare aliquote anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, di interesse storico ed architettonico, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali e di utilizzo di sottotetti;
Ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà' nella considerazione che l'agevolazione di che trattasi contribuirà ad incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio , anche alla luce delle altre agevolazioni di carattere tributario previste dagli articoli 1 e 3 del collegato alla finanziaria 1998 riproposte nelle successive manovre finanziarie;;
Visto l'art 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli:
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarita' tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile;
Dato atto dell'attestato della Ragioneria Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 151 comma comma del citato D.Lgs. 267/2000;
Su proposta conforme dell’assessore al ramo
Con voti unanimi
1)- di fissare per l'anno 2005, nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504;
2) 2) di applicare l’aliquota ridotta:
a) a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura del 4 per mille;
b) b) di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati nei centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti;
c)- di esentare dall'imposta comunale sugli immobili i proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili;
L'aliquota agevolata di cui ai precedenti punti b) e c) è applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
3) di rimettere copia della presente deliberazione, al concessionario della riscossione;