PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 10 

Approvazione Aliquote ICI anno 2009

          

Il Consiglio Comunale

Premesso che con Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, è stata istituita a decorrere dal 1993 l’imposta comunale sugli immobili;

VISTO il Decreto 13/12/08 del Ministero dell'Interno, che ha differito al 31 MARZO 2009 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2009 degli Enti Locali; 

Visto l’art. 1 c. 169 della legge finanziaria 2007 che, integrando senza abrogarla una precedente disposizione recata dall’art. 27 c. 8 della L. n. 448/2001 (finanziaria 2002) prevede che : “Il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali è stabilito “…..entro la data fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione”, con validità dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visto  l’art. 1 comma 156 della finanziaria 2007 che prevede, con modifica espressa all’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504/92, che la competenza a determinare l’aliquota ICI sia del Consiglio Comunale;

 

Esaminato il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni  urgenti  per  salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (decreto fiscale Ici)  (fr) il quale prevede i seguenti punti:

 

1.  A  decorrere  dall'anno  2008  e' esclusa dall'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo.

2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.    L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4.  La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.

 

Richiamata la delibera C.C.  1   del  29/03/07       con la quale si confermava la l’aliquota  ICI. per l’anno 2007 nella misura del  5   per mille su tutti gli immobili imponibili all’imposta ;

 

Richiamata  la delibera C.C. 9 del 29/5/08 con la quale venivano confermate per il 2008 le aliquote del 2007;

 

Ritenuto dover recepire le disposizioni contenute nel decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;

 

Visto il T.u.e.l. n. 267/2000;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio Finanziario; 

 

Con voti    unanimi

DELIBERA

 

Di recepire le disposizioni di cui al  decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 nei punti suesposti, applicando l’esenzione totale per gli immobili adibiti ad abitazione principale (escluse le categorie riportate nel decreto);

 

Di confermare l’aliquota del 5 per mille di cui alla precedente delibera di C.C. n.9/2008 su tutti gli altri immobili imponibili ai fini ICI.