DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 10
Approvazione Aliquote ICI anno 2009
Il Consiglio Comunale
Premesso che con Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, è stata istituita a decorrere dal 1993 l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto 13/12/08 del Ministero dell'Interno, che ha differito al 31 MARZO 2009 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2009 degli Enti Locali;
Visto l’art. 1 c. 169 della legge finanziaria 2007 che, integrando senza abrogarla una precedente disposizione recata dall’art. 27 c. 8 della L. n. 448/2001 (finanziaria 2002) prevede che : “Il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali è stabilito “…..entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, con validità dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 1 comma 156 della finanziaria 2007 che prevede, con modifica espressa all’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 504/92, che la competenza a determinare l’aliquota ICI sia del Consiglio Comunale;
Esaminato il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (decreto fiscale Ici) (fr) il quale prevede i seguenti punti:
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.
Richiamata la delibera C.C. 1 del 29/03/07 con la quale si confermava la l’aliquota ICI. per l’anno 2007 nella misura del 5 per mille su tutti gli immobili imponibili all’imposta ;
Richiamata la delibera C.C. 9 del 29/5/08 con la quale venivano confermate per il 2008 le aliquote del 2007;
Ritenuto dover recepire le disposizioni contenute nel decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;
Visto il T.u.e.l. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio Finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di recepire le disposizioni di cui al decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 nei punti suesposti, applicando l’esenzione totale per gli immobili adibiti ad abitazione principale (escluse le categorie riportate nel decreto);
Di confermare l’aliquota del 5 per mille di cui alla precedente delibera di C.C. n.9/2008 su tutti gli altri immobili imponibili ai fini ICI.