PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2010

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 39 del 26.03.1999, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comu nale sugli Immobili.

 

CONSIDERATO che la determinazione delle detrazioni ai fini ICI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che stabilisce che anche le aliquote Ici debbano essere deliberate dal Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 216, che prevede che dal 27 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote e di tributi attribuiti dallo Stato;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 27 maggio  2009 con la quale sono state fissate per l’anno 2009 le aliquote ICI e le relative detrazioni;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2010 le aliquote e la detrazione già applicate per l’esercizio 2009

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 93 del 27 maggio 2008, rubricato “Esenzione ICI prima casa”, che al comma 1 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/92 n° 504, l’un ità immobiliare adibita ad abitazione principale de l soggetto passivo”

 

VISTO il comma 2 del suindicato D.L. 93/2008 che recita: “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del d.lgs. 30/12/92 n° 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato d.lgs. 504/92.

 

VISTA la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che recita “la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il

 

Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata poiché la norma non effettua alcuna distinzione alriguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal Comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali”;

 

CONSIDERATO che, in base alla sopraccitata risoluzione, l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti tipologie:

 

 

 

 

 

A/1: abitazioni di tipo signorile; A/8: ville;

   A/9: castelli.

 

 

e che per il riconoscimento dell’esenzione è necessario quindi ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:

 

 

La sussistenza della soggettività passiva in capo a d una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto real e;

   L’iscrizione dell’immobile in una categoria catasta le diversa da A/1, A/8 e A/9;

 

La concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

 

 

e che queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall’altro ad un particolare scopo.

 

RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto “nozione di abitazione principale”;

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 11 del 27 maggio 2009 con la quale si determinava l’aliquota dell’addizionale per l’anno 2009 nella misura dello 0,8%;

 

DATO ATTO della esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

 

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2010 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 

VISTO il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

 

VISTO l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, relativo alle attuli competenze del Consiglio;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18.8.2000, n.267, di cui all’allegato “A”;

 

 

 

 

 

 

   D E L I B E R A

 

 

1.  DI CONFERMARE per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

-                     5  per mille per abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

-                     7 per mille aliquota ordinaria         

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2010 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di euro 103.29 con l’applicazione della stessa anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

 

  1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono equiparate all’abitazione principale, e quindi esenti ai sensi del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 216/2008, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9:

 

-         Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2 grado a condizione che questi ultimi la utilizzano come abitazione principale.                                           

Sono confermati per l’anno 2010 gli stessi valori per le aree fabbricabili del 2008, giusta     delibera  di G.C. n° 415 del 22.07.2008.

 

DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2010 l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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