OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI E RELATIVE DETRAZIONI E ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 39 del 26.03.1999, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comu nale sugli Immobili.
CONSIDERATO che la determinazione delle detrazioni ai fini ICI rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che stabilisce che anche le aliquote Ici debbano essere deliberate dal Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 216, che prevede che dal 27 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote e di tributi attribuiti dallo Stato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 27 maggio 2009 con la quale sono state fissate per l’anno 2009 le aliquote ICI e le relative detrazioni;
RITENUTO di confermare per l’anno 2010 le aliquote e la detrazione già applicate per l’esercizio 2009
VISTO l’art. 1 del D.L. 93 del 27 maggio 2008, rubricato “Esenzione ICI prima casa”, che al comma 1 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/92 n° 504, l’un ità immobiliare adibita ad abitazione principale de l soggetto passivo”
VISTO il comma 2 del suindicato D.L. 93/2008 che recita: “per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del d.lgs. 30/12/92 n° 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato d.lgs. 504/92.
VISTA la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che recita “la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il
Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata poiché la norma non effettua alcuna distinzione alriguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal Comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali”;
CONSIDERATO che, in base alla sopraccitata risoluzione, l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti tipologie:
₃ A/1: abitazioni di tipo signorile; ₃ A/8: ville;
₃ A/9: castelli.
e che per il riconoscimento dell’esenzione è necessario quindi ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:
₃ La sussistenza della soggettività passiva in capo a d una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto real e;
₃ L’iscrizione dell’immobile in una categoria catasta le diversa da A/1, A/8 e A/9;
₃ La concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
e che queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall’altro ad un particolare scopo.
RICHIAMATO l’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto “nozione di abitazione principale”;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all’IRPEF;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 11 del 27 maggio 2009 con la quale si determinava l’aliquota dell’addizionale per l’anno 2009 nella misura dello 0,8%;
DATO ATTO della esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2010 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il vigente regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, relativo alle attuli competenze del Consiglio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18.8.2000, n.267, di cui all’allegato “A”;
D E L I B E R A
1. DI CONFERMARE per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
- 5 per mille per abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 7 per mille aliquota ordinaria
2. DI CONFERMARE per l’anno 2010 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di euro 103.29 con l’applicazione della stessa anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;
- Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2 grado a condizione che questi ultimi la utilizzano come abitazione principale.
Sono confermati per l’anno 2010 gli stessi valori per le aree fabbricabili del 2008, giusta delibera di G.C. n° 415 del 22.07.2008.
DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2010 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%.
Conferma.Aliquote.ICI.IRPEF.2010.ab