PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Omissis

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine:

- alla regolarità tecnica;

- alla regolarità contabile;

 

PREMESSO:

CHE con l'art. 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l'Imposta Comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 1993;

CHE il successivo articolo 6, comma 1^, il D.Lgs. n. 504 del 1992 ha previsto l'adozione di apposita deliberazione dell'ente per la determinazione dell'aliquota I.C.I.;

CHE il comma 156, dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

 

PRESO ATTO:

CHE l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra citato, consente di variare le aliquote d'imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;

CHE l'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposte e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1^ gennaio 1998;

 

VISTO che il comma 169 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 consente agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con efficacia dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

 

VISTO il D.M. 20/12/2007 di proroga al 31.03.08 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO l'art. 1 comma 5 della L. n. 244/2007;

 

PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nello schema di bilancio di previsione 2008 e della allegata relazione programmatica;

 

CONSIDERATO di poter raggiungere gli obiettivi ivi previsti incrementando le aliquote in vigore, sia per l'abitazione principale e le aree fabbricabili e sia, in misura più elevata, per gli altri fabbricati;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il Regolamento comunale che disciplina le entrate tributarie;

 

UDITI gli interventi:

- il consigliere del gruppo di minoranza, sig. Andreacola Nicola, evidenzia che sarebbe stato opportuno aumentare la soglia di reddito per ottenere le agevolazioni della proposta in atti;

- il Sindaco replica che è stato presa a riferimento la soglia di reddito per percepire gli assegni familiari.

 

Con voti favorevoli 9, tre contrari (Andreacola Nicola, Di Virgilio Roberto, Flacco Marco) su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1) di determinare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili:

 

_ Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenza …………………5,00 ‰

(La disciplina delle pertinenze dell’abitazione principale è contenuta nell’art. 2, del

regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  4 del 11/03/08)

 

_ Aliquota per aree edificabili ……………………………………………… 5,00 ‰

 

_ Aliquota ordinaria ………………………………………………………     6,00 ‰

(Da applicare a tutti gli altri immobili e a tutti i Fabbricati diversi dall’ abitazione principale)

 

 

2) di determinare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli

Immobili:

_ Detrazione per abitazione principale ............................................................€ 103,29

 

_ Ulteriore detrazione d’imposta......................................................................   50,00

(in aggiunta alla detrazione per abitazione principale, da applicare all’abitazione principale di nuclei familiari con presenza di portatore di handicap di cui alla legge 104/92 o art. 1, comma 2, l. n. 68/99 – come da art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 11/03/08)

Questa ulteriore detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile annuo del nucleo familiare del soggetto che si trova nelle condizioni di disagio, non sia superiore a € 35.000,00. Per ottenere il beneficio, il soggetto passivo presenterà apposita istanza all’Ufficio Tributi del Comune, dichiarando le condizioni che ricorrono per avere diritto al beneficio, con allegata copia della certificazione rilasciata dalla commissione invalidi civili o ciechi civili; egli dovrà anche allegare copia della denuncia dei redditi del nucleo familiare.

La riduzione compete anche quando il soggetto passivo d’imposta è un familiare convivente della persona che si trova nelle condizioni di handicap sopra descritte.

 

3) Della presente deliberazione verrà richiesta pubblicazione sul sito informatico di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 aprile 2003 n. 3/DPF;

 

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