Comune di TORINO DI SANGRO
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COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROV. DI CHIETI
Estratto delibera di C.C. n. 03 del 16.01.2009 avente per oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazione della misura dell’imposta per l’anno 2009” |
IL CONSIGLIO COMUNALE
…………omissis………..
D E L I B E R A
- di fissare per l’anno 2009, nelle seguenti misure, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
5.5 per mille:
· Per le abitazioni principali e relative pertinenze. Il trattamento fiscale dell’abitazione principale è esteso alle pertinenze destinate in modo durevole a servizio delle abitazioni principali. Si considerano pertinenziali limitatamente ad una per ogni categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili) e C6 (stalle, rimesse e autorimesse) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;
- Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, per ricovero permanente, purchè le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, L. 662/96);
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori e figli), a condizione che nelle stesse abitazioni il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;
- (Primo) Fabbricato di proprietà di cittadino residente all’estero, purchè lo stesso non sia locato.
(1) Si precisa che l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 ha stabilito l’esenzione dall’ICI delle abitazioni principali, con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)
6 per mille:
- Abitazioni locate, con contratto di affitto della durata minima di 12 mesi, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.
7 per mille:
- Per tutti gli altri fabbricati.
6 per mille:
- Per i terreni edificabili. L’imposta deve essere calcolata sulla base del valore di mercato dei terreni.
2. di precisare che ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate i soggetti interessati debbano presentare apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti entro il termine fissato dalla legge per il versamento della seconda rata.
(Omissis).