MUNICIPIO DELLA CITTA` DEL VASTO
Provincia di Chieti
SETTORE VI- SEZIONE -TRIBUTI
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091
PAGAMENTO ICI ANNO 2009
DELIBERA DI G.M. N. 614 DEL 07-12-2007
DELIBERA DI C.C. N. 142 DEL 20/12/2007
DELIBERA DI G.M. N. 109 DEL 01-04-2009
ALIQUOTA ORDINARIA 7,00 per mille
ALIQUOTA RIDOTTA 4,90 per mille
-Limitatamente alle abitazioni locate con le modalità di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 301
del 1° luglio 2005 ( contratti concordati) viene applicata l’aliquota ridotta del 4,00 per mille;
ISTRUZIONI
Estratto del regolamento ICI di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25-3-2002
Art. 3 –Applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni:
comma 1-Limitatamente ai soggetti residenti nel Comune di Vasto- e in aggiunta a quanto sancito dal D.Lgs. 504/92 all’art. 8
comma 2 - è da considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado con contratto di comodato regolarmente registrato qualora nella stessa abitazione il parente o il collaterale
abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
L’aliquota ridotta e la detrazione competono per una sola abitazione.
Art. 4- Disciplina delle pertinenze
1-Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche distintamente iscritte in catasto.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento – anche in quota parte –
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento –anche in quota partedella
pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2-Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina.
3- Eventuali agevolazioni applicabili all’abitazione principale si considerano estese anche alle pertinenze di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, nella misura di una unità per ognuna delle tre tipologie sopraelencate.
4-Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibita ad abitazione dei soci assegnatari.
Art. 9-Detrazioni dell’imposta
1-La detrazione d’imposta per abitazione principale è stabilita in euro 104,00 ( centoquattro/00)
2-La detrazione è elevata per le seguenti categorie sociali come così disposto:
a)-Al titolare di pensione sociale o assegno sociale e risultante unico/a componente del nucleo familiare la detrazione compete
nella misura euro 180,00 (centottanta/00) a condizioni che non sia proprietario/a di altre unità immobiliari;
b)-Qualora il nucleo familiare è composto da 2 pensionati sociali e/o titolari di assegni sociali la detrazione per l’abitazione
principale è elevata a euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) a condizione che nessuno dei due sia proprietario di altre unità
immobiliari;
c)-Qualora nello stato di famiglia del soggetto passivo dell’imposta è presente un disabile psico-fisico con grado d’invalidità di
almeno il 74% la detrazione è elevata a euro 180,00 (centottanta/00);
d)-Agli ultrasettantacinquenni la detrazione d’imposta è elevata nella misura di Euro 154,00 (centocinquantaquattro/00), per
ultrasettantacinquenne si intende il contribuente che al 1° gennaio dell’anno d’imposta abbia già compiuto il
settantacinquesimo anno di età. La detrazione viene estesa anche al coniuge contitolare dell’immobile e componente dello
stesso stato di famiglia.
3-Per l’esercizio del diritto di cui ai precedenti commi è necessario che venga prodotta
la denuncia di variazione nei termini previsti dalla legge e che alla stessa sia allegata la
documentazione necessaria.
MUNICIPIO DELLA CITTA` DEL VASTO
Provincia di Chieti
SETTORE VI- SEZIONE -TRIBUTIPiazza
Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091
L’imposta può essere versata sul c/c n. 14594667 del Comune di Vasto –
servizio Tesoreria, l’imposta può essere versata direttamente presso gli sportelli della Tesoreria comunale
(Cassa di Risparmio Provincia di Chieti);
L’imposta può essere versata sul c/c 89051130 del Concessionario di Chieti SO.G.E.T. SpA Società Gestione
Entrate e Tributi.
Ufficio tributi Tel. 0873/ 309267-309266- 309316-
Ufficio ICI 0873/309224 -0873/309309 - 0873/ 309227
Fax 0873/309267
SCADENZA PAGAMENTO 16 GIUGNO 2009.
SCADENZA PAGAMENTO 16 DICEMBRE 2009.
L’imposta può essere versata con F/24 presso tutti gli sportelli bancari
· 3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
· 3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
· 3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
· 3906 - imposta comunale sugli immobili (ICI) – Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento –
Interessi
· 3907 - imposta comunale sugli immobili (ICI) – Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento -
Sanzioni
L’ASSESSORE ALLE FINANZE IL SINDACO
Domenico Molino Luciano Lapenna
VASTO, Lì 14-04-2009
Vademecum-ici-2009-ufficio tributi
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DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(GU n. 124 del 28-5-2008 )
testo in vigore dal: 29-5-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che
incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei
mutui bancari, nonche' di rilancio e sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal
comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato
decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i
commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n.
504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno
2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno
provvede ad attuare con proprio decreto.
Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle
quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24
dicembre 2007,
n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le
medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni
gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione neitermini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.