Delibera n.4 del 26.01.05 ESTRATTO DEL DISPOSITIVO.

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DELIBERA

1- Di confermare per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:                                                                                                                                              - Abitazione principale e unità immobiliari a essa equiparate ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'ICI = 5.75 per mille;                               - Altri immobili (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale) = 6.50 per mille;                                                                                                              - Terreni edificabili = 7 per mille;                                                                                                                                                                                                                                                               

2 - Di dare atto che i soggetti passivi dell'imposta godranno, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate dall'articolo 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'ICI (e specificamente per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale  entro il secondo grado) della detrazione fissata dal comma 2, dell'art. 8, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in € 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione e aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta sull'abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'intero importo dovuto, a favore dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta residenti nel comune di Villamagna, i quali versino in uno stato di invalidità civile pari o superiore all'80%, oppure abbiano nel proprio nucleo familiare una o più persone con invalidità civile pari o superiore all'80% e il reddito complessivo del nucleo familiare stesso non sia superiore a 18.000,00 Euro. L'agevolazione predetta non è applicabile nei confronti dei titolari di pensioni di guerra privilegiate.     

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