Richiamata la propria delibera n°
Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, nel testo sostituito dall’art. 53 della legge 23.12.1966, n° 662 e successive modificazioni;
Considerato che questa Amministrazione al fine di non incidere ulteriormente e pesantemente sulle finanze dei cittadini ritiene opportuno, nel rispetto del proprio programma elettorale, dover confermare l’aliquota ICI per l’abitazione principale ( immobili Cat. A ) nella misura del 4,5% ( quattro e centesimi cinquanta per mille ) per i titolari di diritto di proprietà od usufrutto e ad esclusione degli immobili concessi in uso gratuito a familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), fermo restando l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C-D ) al 4,9% ( quattro e centesimi novanta per mille );
Visto l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili;
Visto l’art. 42 – comma 2 – lett. F del T.U. 18.08.2000, n° 267;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n° 267;
Con voto unanime
1) Dal 1° gennaio 2007 l’aliquota ICI ( imposta comunale sugli immobili ) per l’abitazione principale ( immobili Cat. A ) è confermata nella misura del 4,5% (quattro e centesimi cinquanta per mille) per i titolari di diritto di proprietà od usufrutto e ad esclusione degli immobili concessi in uso gratuito a familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), fermo restando l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C-D ) al 4,9% (quattro e centesimi novanta per mille );
2) di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per l’abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese pertinenze non locate );
3) di elevare, sempre per l’anno
a) siano titolari di pensione sociale. Detta agevolazione spetta a nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;
b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
c) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lettera b).Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a € 41.316,55;
d) la spettanza dell’agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al centro di responsabilità tributi entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta.
Successivamente
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. 18.08.2000, disponendo la comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio.