LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria delibera n° 35 in data 11.03.2005, esecutiva tutti gli effetti di legge, con la quale si è proceduto a rideterminare, per l'anno 2005, l'aliquota ICI nella misura unica del 4,9%° ( quattro e centesimi novanta per mille );

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, nel testo sostituito dall'art. 53 della legge 23.12.1966, n° 662 e successive modificazioni;

Considerato che questa Amministrazione al fine di non incidere ulteriormente e pesantemente sulle finanze dei cittadini ritiene opportuno, nel rispetto del proprio programma elettorale, dover ridurre l'aliquota ICI per l'abitazione principale ( immobili Cat. A ) portandola nella misura del 4,5%°) quattro e centesimi cinquanta per mille) fermo restando l'ICI per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C-D) al 4,9%..( quattro e centesimi novanta per mille );

Dato atto che la suddetta riduzione viene compensata dalle maggiori entrate derivanti dagli accertamenti tributari operati a tutt'oggi come da relazione dell'Ufficio competente;

Visto l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 42 - comma 2 -letto F del T.U. 18.08.2000, n° 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n° 267;

Con voto unanime

 

DELIBERA

 

 

1) Dal 1° gennaio 2006 l'aliquota ICI ( imposta comlmale sugli immobili) per l'abitazione principale ( immobili Cat. A) è determinata nella misura del 4,5%° (quattro e centesimi cinquanta per mille) fermo restando l'imposta ICI per tutti gli altri immobili (immobili Cat. B­C-D) al 4,9%.°  (quattro e centesimi novanta per mille );

2) di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale nei confronti dei             contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese pertinenze non locate );

3) di elevare, sempre per l'anno 2005, a € 206,58, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 11 Marzo 1997, n.50 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese le pertinenze non locate ) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per quale la destinazione medesima si verifica:

a) siano titolari di pensione sociale. Detta agevolazione spetta a nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori handicap con

situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

c) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lettera b ). Detta agevolazione

viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a € 41.316,55;

d) la spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare_da parte degli interessati al centro di responsabilità tributi entro i1 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.