... OMISSIS...

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

·        Approvare il quadro delle aliquote ICI, per l’anno 2009 confermando le aliquote 2008 così come da prospetto seguente:

    

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E PER QUELLE ASSIMILATE DA REGOLAMENTO LIMITATAMENTE ALLE CASISTICHE INDICATE:

 

PERTINENZE

 

“Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale”

(Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).

 

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 8 c. 2 lett. a vigente Regolamento I.C.I.).;

 

  • l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado con contratto di comodato e/o autodichiarazione resa dal proprietario e/o avente titolo a condizione che nella stessa abitazione il parente abbia stabilito la propria residenza anagrafica (Art. 8 c. 2 lett. b vigente Regolamento I.C.I.).

 

ESCLUSA

 (D.L. 93/08)

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

 

(da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08)

 

“Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale”

 (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).

5,00   per mille

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONI EQUIPARATE

AD ABITAZIONE PRINCIPALE

(da applicarsi alle abitazioni assimilate da regolamento comunale non rientranti nell’esenzione di cui al D.L. n. 93/08)

 

·         abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

·         unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale di socio assegnatario;

·         alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

·         unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

·        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

5,00   per mille

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 (da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9, relative pertinenze e abitazioni assimilate da regolamento comunale, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08)

 

€. 103,29

AREE FABBRICABILI

5,00   per mille

 

IMMOBILI DI CATEG. A (ABITAZIONI) E RELATIVE PERTINENZE LOCATI CON CONTRATTO “REGISTRATO” AI SENSI DELLA L. 431/98, A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

(Per usufruire dell’applicazione dell’aliquota è necessario produrre istanza su appositi modelli disponibili presso gli uffici comunali allegando idonea documentazione.)

 

6,00   per mille

ALIQUOTA ORDINARIA (RESTANTI IMMOBILI)

7,00   per mille

 

                                                                   ... OMISSIS...