... OMISSIS...
D E L I B E R A
· Approvare il quadro delle aliquote ICI, per l’anno 2009 confermando le aliquote 2008 così come da prospetto seguente:
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E PER QUELLE ASSIMILATE DA REGOLAMENTO LIMITATAMENTE ALLE CASISTICHE INDICATE: PERTINENZE “Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale” (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.). ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
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ESCLUSA (D.L. 93/08) |
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08) “Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale” (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.). |
5,00 per mille |
ALIQUOTA PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (da applicarsi alle abitazioni assimilate da regolamento comunale non rientranti nell’esenzione di cui al D.L. n. 93/08) · abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; · unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale di socio assegnatario; · alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; · unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata; · due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. |
5,00 per mille |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9, relative pertinenze e abitazioni assimilate da regolamento comunale, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08) |
€. 103,29 |
AREE FABBRICABILI |
5,00 per mille |
IMMOBILI DI CATEG. A (ABITAZIONI) E RELATIVE PERTINENZE LOCATI CON CONTRATTO “REGISTRATO” AI SENSI DELLA L. 431/98, A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE. (Per usufruire dell’applicazione dell’aliquota è necessario produrre istanza su appositi modelli disponibili presso gli uffici comunali allegando idonea documentazione.) |
6,00 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA (RESTANTI IMMOBILI) |
7,00 per mille |