DELIBERA  di G.M. n ° 2 del 22.01.2005

                           " Aliquota I.C.I. esercizio 2005 - Conferma imposta al 5 per mille e aumento detrazione per abitazione principale"

 

Visto l'art.172 del T.U.E.L. 18.8.2000 n° 267 che elenca i documenti da allegare al bilancio di previsione, tra i quali al punto l. e) sono previste le deliberazioni afferenti le tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni ecc per i tributi locali;

 

Vista la propria delibera n°54 del 25.2.1993 con la quale si determinava l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per gli immobili comunali;

 

Dato atto che tale aliquota veniva sempre confermata negli esercizi successivi fino all'ultima propria delibera n° 4 del 31.01.2004;Vista la la legge finanziaria 2005 della Regione Abruzzo con la quale si dispone l'erogazione di un contributo straordinario di € 5.000,00 per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti finalizzato al recupero per lo stesso esercizio della perdita del gettito derivante dalle agevolazioni istituite per l'ICI e per i residenti;

Considerato che alla luce di quanto sopra questa Amministrazione intende disporre l'elevazione della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale portandola dagli attuali € 103,29 ad €. 150,00 a norma dell'art.8 comma 4 del D. Lgs 30.12.1992 n°504;

 

Dato atto che la conseguente perdita di gettito verrà congruamente compensata dal suddetto contributo regionale;

Dato atto che il pareggio di bilancio viene quindi assicurato senza la necessità di ricorrere ad ulteriori aggravi di imposta a carico della cittadinanza, e che pertanto tale aliquota può essere confermata anche per il corrente esercizio;

Con voto unanime reso nei modi di legge;

 

DELIBERA

Confermare per l'esercizio 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille così come determinata con propria delibera n°54 del 25.2.1993;

Disporre altresì l'elevazione della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale portandola dagli attuali € 103,29 ad € 150,00 a norma dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs 30.12.1992 n° 504 dando atto che la conseguente perdita di gettito verrà congruamente compensata dal suddetto contributo regionale di € 5.000,00 di cui in narrativa;

Trasmettere copia del presente atto al concessionario per la riscossione dei tributi S.O.G.E.T. S.p.A. di Chieti;

Dare atto che la presente delibera, ai sensi delTart.172 del T.U.E.L 18.08.2000 n° 267, sarà allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.==