LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

            Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione

            Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e successive modificazioni ed integrazioni;

            Visto l’art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili dal 01 gennaio 1998;

            Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 11 marzo 2005 di determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2005;

            Ritenuto opportuno confermare le aliquote impositive I.C.I. nelle aliquote approvate con la predetta deliberazione n. 19/2005 garantendo, comunque il gettito di entrata verificatosi nell’anno precedente;

            Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

            Visto lo statuto comunale;

            Visto il Regolamento comunale di contabilità;

            Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, per mezzo di schede;

 

DELIBERA

 

1.      di fissare come segue le aliquote per l’applicazione dell’Imposta comunale I.C.I per l’anno 2006:

2.      Aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: cinque virgola cinque per mille;

3.      Aliquota ridotta per l’abitazione principale del contribuente: cinque per mille;

4.      Aliquota maggiorata per abitazione non locata: sei virgola cinque per mille;

5.      Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6.      di stabilire che “Abitazione non locata” è quell’abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi.

7.      Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

8.      di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

9.      di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che le previsioni sopra disposte rispettano tale equilibrio.

10.     di dare atto, infine, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 504/1992 relative alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

11.    di disporre che l’ufficio tributi del Comune provveda, con ogni tempestività, agli opportuni accertamenti, anche nei confronti degli esercizi precedenti al fine di reprimere l’eventuale evasione fiscale.

Successivamente LA GIUNTA COMUNALE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito favorevole ed unanime, palesemente resa, per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.