DELIBERA

 

1.      Di fissare come segue le aliquote per l’applicazione dell’Imposta comunale I.C.I per l’anno 2005:

2.      Aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: cinque virgola cinque per mille;

3.      Aliquota ridotta per l’abitazione principale del contribuente: cinque per mille;

4.      Aliquota maggiorata per abitazione non locata: sei virgola cinque per mille;

5.      Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6.      Di stabilire che “Abitazione non locata” è quell’abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi.

7.      Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

8.      di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

9.      Di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che le previsioni sopra disposte rispettano tale equilibrio.

10.     Di dare atto, infine, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 504/1992 relative alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

11.    Di disporre che l’ufficio tributi del Comune provveda, con ogni tempestività, agli opportuni accertamenti, anche nei confronti degli esercizi precedenti al fine di reprimere l’eventuale evasione fiscale.