Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 30 Novembre 2009
DELIBERA |
1. di stabilire , con decorrenza 1° Gennaio 2010, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
1) Aliquota 6,50 x Mille
a)- le Unità Immobiliari di Cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere,
contratti di locazione nel corso dell’anno corrente d’imposta e non ci siano in essere contratti di comodato
gratuito a favore di parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e
nipoti) ed affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore) ed al coniuge, ancorchè separato o
divorziato [Art. 22, comma 3, del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili]
Categorie interessate: Tutte le Cat. A/ non locate non costituenti abitazioni principali;
b)- le Unità Immobiliari con Cat. A/10 (Uffici e Studi Privati);
c)- le Unità Immobiliari con Cat. B/ (Negozi, Magazzini, Cantine, Garage ….. C/1, C/2, C/3, C/4, C/6,
C/7) tranne quelli di Pertinenza dell’Abitazione Principale;
d)- le Unità Immobiliari con Cat. D/ (Opifici, Alberghi, Banche …. D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7,
D/8);
e)- i Terreni e le Aree Edificabili;
2) Aliquota 3,90 x Mille
a)- per le Abitazioni Principali (destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a dimora
abituale dal soggetto residente) e relative Pertinenze (destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale), purchè non locate;
b)- immobili concessi a titolo gratuito a favore di parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado
(genitori e figli, nonni e nipoti) ed affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore) ed al coniuge,
ancorchè separato o divorziato;
2. di fissare, con decorrenza 1° Gennaio 2010, la Detrazione per l’Abitazione Principale - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelli concessi a titolo gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado (precedente punto 1.2), lett. a e b) – nella misura unica di €. 120,00 annuale;
… omissis …
4. di dare atto che le Abitazioni Principali (destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a dimora abituale dal soggetto residente) e relative Pertinenze (destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale), purchè non locate, e gli immobili concessi a titolo gratuito a favore di parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) ed affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore) ed al coniuge, ancorchè separato o divorziato, non sono soggetti all’I.C.I., ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 27 Maggio 2008, n° 93 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Luglio 2008, n° 126;
5. di stabilire, al fine di conseguire uniformità di comportamento e per evitare l’insorgenza di contenzioso, che il valore da attribuire alle aree fabbricabili riportate nel vigente P.R.G. è di €. 7,75 al metro quadrato per quelle a destinazione residenziale ed €. 2,58 per quelle della zona artigianale ed industriale;
6. di stabilire che - in forza della facoltà attribuita ai Comuni dall’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 –ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, l’importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi e fissato in €. 1,00 (diconsi un Euro);
… omissis …
8. di stabilire che la Riscossione avvenga tramite la Tesoreria Comunale mediante Bollettino di Conto Corrente Postale, n° 12413662 intestato a questo Comune, nel modello predisposto da questa Amministrazione, che sarà messo a disposizione dei contribuenti;
***