LA GIUNTA COMUNALE

 

-       VISTO l’art.3, commi 53 - 59 della legge 23.12.96, n.662, il quale ha sostituito gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs. n.504/92 in materia di l.C.l., stabilendo che l’aliquota non può essere inferiore al quattro per mille, ne’ superiore al sette per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25 del D.L. n.66/89 convertito nella legge n.144/89 per gli enti in dissesto finanziario;

 

-       DATO ATTO che con nota del 07/03/2008, prot. n. 1562/II, la Giunta Regionale ha comunicato che la Regione Abruzzo che ai sensi dell’art. 220 della L.R. n. 15/2004 si prevede un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 5.000,00, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti finalizzato al recupero della perdita di gettito derivante dalle agevolazioni per l’ICI per i residenti;

 

-       DATO atto, altresì, che la popolazione di Pietraferrazzana risultate dall’ultimo censimento è di n. 152 abitanti;

 

-       RITENUTO, pertanto, al fine di arginare il fenomeno dello spopolamento, di stabilire anche per l’anno 2008 l’agevolazione I.C.I. per i residenti nel modo seguente:

·        quattro per mille per l’abitazioni principali di residenza, confermando la detrazione di €. 103,29;

 

-       RITENUTO, altresì, al fine di compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione della predetta aliquota di confermare l’aumento al sette per mille l’aliquota ICI per le altre unità immobiliari;

 

-       VISTO il D.M. del 20.03.2008 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2008 al 31.05.2008;

 

-       DATO ATTO che conseguentemente sono differiti al 31.05.2008 i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale all’Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate;

 

-       VISTO il regolamento comunale dell’l.C.I. approvato con delibera consiliare n.27 del 28.11.1998, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO di Chieti in data 17.12.1998 al n.1834/2;

 

-       VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

-       All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

 

1)- Di stabilire, per i motivi indicati in narrativa, anche per l’anno 2008 l’agevolazione I.C.I. per i residenti nel modo seguente:

-       quattro per mille per l’abitazioni principali di residenza.

 

2)  - Di dare atto che per le abitazioni principali di residenza le detrazioni saranno per tutti gli aventi diritto di €. 103,29.

 

3)  - Di confermare, altresì, al 7 per mille l’aliquota ICI per le altre unità immobiliari;

 

4)  - Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Di Francesco Luigi.

 

Successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.