COMUNE DI PENNADOMO

PROVINCIA DI CHIETI

                                                                                                                                      

 

DELIBERA  N. 3   DEL  27.03.2007

 

 

  OGGETTO: ICI 2007 – Determinazioni.                              

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 

Ritenuta la necessità di assumere determinazioni in ordine all’aliquota ICI da applicarsi per l’anno 2007;

Ritenuto nel contempo dover determinare la misura percentuale degli interessi da applicarsi sui rimborsi dovuti ai contribuenti e sulle somme da riscuotersi coattivamente come previsto dal comma 65 della legge 296/2006 finanziaria 2007;

Ritenuto dover prevedere disposizioni agevolative per i residenti in Pennadomo onde compensare in parte i maggiori disagi ed i più alti costi economici che derivano dall’abitare in un piccolo paese della zona interna;

Richiamata la L.R. 47/2006 con la quale è stato rifinanziato art. 1 della L R. 46/2005 “Disposizioni finanziarie per l’anno 2007” e l’allegato 1 della L.R. stessa, di rifinanziamento della L.R. 15/2004 art. 220 che prevede contributi in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti a fronte di agevolazioni in materia di ICI per i residenti;

Dato atto che questo Comune ha una popolazione risultante dall’ultimo censimento della popolazione al 31.12.2001 di n.  358;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL 267/00, espressi dal Segretario Direttore;

           

D E L I B E R A

 

1.      di confermare l’aliquota ICI per l’anno 2007 nella misura del cinque per mille;

2.      di determinare in tre punti  percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale la misura per il calcolo degli interessi dovuti per la riscossione coattiva o per il rimborso di somme ai contribuenti;

3.      di confermare le disposizioni agevolative in materia di ICI per i residenti e per l’anno 2007 come segue:

·        di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale (l’art. 8, comma 3, D.Lgs. 504/92 – art. 3 comma 55 Legge 662/96) è concessa fino a concorrenza di € 108,00 dovuta per la predetta unità;

·        sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

·        è considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a condizione che la stessa unità non sia locata;

 

·        la detrazione per le abitazioni principali compete nella misura massima a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: famiglie composte da più di cinque componenti con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla G.C., famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% con ISEE non superiore al limite che sarà fissata annualmente dalla G.C.;

·        si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta.

 

            E, 

in relazione all’urgenza a provvedere dichiara la presente immediatamente eseguibile.

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

          Dott. Ugo Carozza                                                            Dott.ssa  Domenica Calabrese