Comune di  PALOMBARO                             (Prov.CHIETI)

E S T R A T T O

della deliberazione n. 6 , in data 28.05.2008, del Consiglio Comunale di PALOMBARO (Prov. CHIETI) avente per oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008

 

D E L I B E R A

 

A) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

 

 

 

1

ALIQUOTA ORDINARIA

6,00

2

ALIQUOTA PER 2^ ABITAZIONE

6,5

3

ALTRE TIPOLOGIE (ESCLUSI TERRENI AGRICOLI - esenti)

6,5

B) di confermare per l’anno 2008 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 104,00;

C)      di confermare per l’anno 2008   la detrazione di Euro 150,00 per le abitazioni principali, relativamente:

1         alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE non superiore a Euro 14.024,39;

2         alle famiglie aventi nel proprio nucleo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità certificato dall’ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92 aventi reddito con valore ISEE non superiore a Euro 14.024,39;

3         alle famiglie aventi nel proprio nucleo persona anziana non autosufficiente (titolare di pensione di indennità di accompagnamento) certificata dall’ASL, aventi reddito ISEE non superiore a Euro 14.024,39;

4         coppie che contraggono matrimonio dal 1° gennaio 2007, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni;

5         per proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili su tutto il territorio comunale. La detrazione si applica per tre anni dal rilascio del certificato di abitabilità.

D) Dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1, 33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad Euro 200,00 viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale

E) Prendere atto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008 in ordine all’abolizione dell’I.C.I. sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

Si attesta che il presente estratto è conforme all’originale.

 

 

PALOMBARO, lì 11.06.2008

 

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DARIO DI NATALE