ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 10 DEL 01.03.2006 ADOTTATA DAL COMUNE DI PALOMBARO (PROV. DI CHIETI) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2006.
OMISSIS……….
DELIBERA
Per quanto in premessa richiamato che qui si conferma integralmente
1) di confermare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 per mille;
2) di confermare per l’anno 2006 la detrazione per dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 104,00;
3) di stabilire la detrazione di Euro 150,00 per le abitazioni principali, relativamente:
a) alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE non superiore a Euro 14.024,39;
b) alle famiglie aventi nel proprio nucleo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità certificato dall’ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92 aventi reddito con valore ISEE non superiore a Euro 14.024,39;
c) alle famiglie aventi nel proprio nucleo persona anziana non autosufficiente (titolare di pensione di indennità di accompagnamento) certificata dall’ASL, aventi reddito ISEE non superiore a Euro 14.024,39;
d) coppie che contraggono matrimonio dal 1° gennaio 2006, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni;
e) per proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili su tutto il territorio comunale. La detrazione si applica per tre anni dal rilascio del certificato di abitabilità.******************************************************************
N.B. ESSENDO IL COMUNE DI PALOMBARO CONSIDERATO COMUNE MONTANO SI PRECISA CHE I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA