COMUNE DI ORTONA

(provincia di CHIETI)

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  n.31 del 5.5.2009

 

OGGETTO:  Bilancio di prevsione 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

…Omissis…

DELIBERA

…Omissis…

 

          9) di confermare per l’anno 2009 le aliquote ICI determinate con delibera del Consiglio comunale

               n. 15 dell 30.4.2008.

 

…Omissis…

 

COMUNE DI ORTONA

(provincia di CHIETI)

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  n.15  del 30.04.2008

 

 

OGGETTO:  Determinazione Aliquote ICI, Imposta Comunale sugli Immobili,

                        per l’anno 2008.                  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…

DELIBERA

 

1.      Fissare  per l’anno 2008 le aliquote e detrazioni ICI, Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 504/92, nelle misure ed alle condizioni seguenti:

 

a)      Aliquota del 4,30 (quattrovirgolatrenta) per mille, per i fabbricati utilizzati come “abitazione principale” direttamente dal contribuente, ossia dal soggetto passivo d’imposta.

 

b)   Aliquota del 2,50 (duevirgolacinquanta) per mille per i fabbricati abitativi concessi in affitto a canone concordato secondo l’accordo sottoscritto in data 27.8.2004, tra Il Comune di Ortona e le organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori ai sensi dell’art.2 commi 3,4,5, art.4 e art.5 della L.9.12.1998 n.1998, a condizione che i contratti siano regolarmente asseverati dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo e registrati. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si esplica il rapporto contrattuale.

 

c)      Aliquota del 6,40 (seivirgolaquaranta) per mille per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza principale. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si protrae la destinazione d’uso.

 

d)      Aliquota del 4,00 (quattrovirgolazerozero) per mille per i fabbricati, sia nuovi che ristrutturati, appartenenti ad imprese (industriali, artigianali, di servizi) che si insediano nel territorio comunale nel corso dell’anno. Per azienda che si insedia si intende una nuova azienda che crea nuova occupazione.

 

e)      Aliquota ordinaria del 5,90 (cinquevirgolanovanta) per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) non previsti nei precedenti punti.

 

f)        Le detrazioni per l’abitazione principale, previste dalle disposizioni legislative vigenti, sono incrementate di un ulteriore importo, fino ad un massimo di € 100,00, a titolo di detrazione comunale aggiuntiva, solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

-          portatore di handicap in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L.104/92, con invalidità non inferiore al 100%;

-          non vedente, così come definito dal comma 2 dell’art.1 della L.12.3.99 n.68.

La condizione di handicap grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento della invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. La maggiore riduzione è riconosciuta a condizione che il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non  sia superiore ai 42.000,00 €uro. Per ottenere il beneficio il soggetto passivo ICI dovrà presentare apposita istanza all’ufficio tributi del Comune, dichiarando le condizioni che ricorrono per avere diritto al beneficio, con allegata copia della certificazione rilasciata dalla commissione invalidi civili o ciechi civili, e organismi assimilabili. 

La maggiore detrazione compete anche quando la persona che si trova nelle condizioni di handicap sopradescritte è un familiare convivente, secondo le risultanze anagrafiche, del soggetto passivo d’imposta, che non sia ricoverato in maniera permanente in strutture specializzate, pubbliche o private.