COMUNE DI ORTONA
Medaglia d’Oro al Valore Civile
ESTRATTO DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.50 del 15.3.2007
OGGETTO: Determinazione Aliquote ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2007.
..OMISSIS…
1. Determinare per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni ICI, Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 504/92, nelle misure ed alle condizioni già vigenti per l’anno 2006:
a) Aliquota del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille e la detrazione di € 103,29, per i fabbricati utilizzati come “abitazione principale” direttamente dai contribuenti. Coerentemente con quanto stabilito dall’art.8 del D.Lgs. 504/92 e dall’art 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI le predette condizioni sono applicabili al solo fabbricato effettivamente utilizzato come abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta e quindi sono fruibili, in uno stesso periodo, per un solo fabbricato. La detrazione può essere applicata fino alla concorrenza dell’imposta dovuta e deve essere rapportata, per dodicesimi, al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell’immobile. Le stesse condizioni si applicano alle cooperative a proprietà indivisa, per i soli immobili utilizzati come abitazioni principali dai soci assegnatari, con il limite di una abitazione per ciascun socio.
b) Aliquota del 2,90 (duevirgolanovanta) per mille per i fabbricati abitativi concessi in affitto a canone concordato secondo l’accordo sottoscritto in data 27.8.2004, tra Il Comune di Ortona e le organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori ai sensi dell’art.2 commi 3,4,5, art.4 e art.5 della L.9.12.1998 n.1998, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati. Si applica in rapporto al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si esplica il rapporto contrattuale.
c) Aliquota del 6,20 (seivirgolaventi) per mille per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza principale. Si applica relativamente alla propria quota di possesso del fabbricato ed al periodo dell’anno, calcolato in dodicesimi, durante il quale si protrae la destinazione d’uso.
d) Aliquota del 4,00 (quattrovirgolazerozero) per mille per i fabbricati, sia nuovi che ristrutturati, appartenenti ad imprese (industriali, artigianali, di servizi) che si insediano nel territorio comunale nel corso dell’anno. Per azienda che si insedia si intende una nuova azienda che crea nuova occupazione.
e) Aliquota ordinaria del 5,80 (cinquevirgolaottanta) per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) non previsti nei precedenti punti.
2. Confermare, per l’anno 2007, la detrazione nella misura di € 200,00 (anziché €103,29) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- portatore di handicap in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L.104/92, con invalidità non inferiore al 100%;
- non vedente, così come definito dal comma 2 dell’art.1 della L.12.3.99 n.68.
La condizione di handicap grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento della invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. La maggiore riduzione è riconosciuta a condizione che il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non sia superiore ai 42.000,00 €uro. Per ottenere il beneficio il soggetto passivo ICI presenterà apposita istanza all’ufficio tributi del Comune, dichiarando le condizioni che ricorrono per avere diritto al beneficio, con allegata copia della certificazione rilasciata dalla commissione invalidi civili o ciechi civili.
La maggiore detrazione compete anche quando il soggetto passivo d’imposta è un familiare convivente della persona che si trova nelle condizioni di handicap sopradescritte.