COMUNE DI ORTONA
Medaglia d’Oro al Valore Civile
ESTRATTO DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.347 del 6.12.2004
OGGETTO: Determinazione Aliquote ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2005.
..OMISSIS…
1. Fissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 504/92:
a) aliquota del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille e le detrazioni di legge, pari ad € 103,29, per i fabbricati utilizzati come abitazione principale, fruibili dalle persone fisiche residenti nel comune e dalle cooperative a proprietà indivisa, limitatamente agli immobili utilizzati quali abitazioni principali dai soci assegnatari residenti nel comune;
b) aliquota del 2,90 (duevirgolanovanta) per mille per i fabbricati abitativi concessi in affitto a canone concordato secondo l’accordo sottoscritto in data 27.8.2004, tra Il Comune di Ortona e le organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori ai sensi dell’art.2 commi 3,4,5, art.4 e art.5 della L.9.12.1998 n.1998, a condizione che i contratti siano regolarmente registrati;
c) aliquota del 6,20 (seivirgolaventi) per mille per i fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di parentela o affinità per l’effettiva utilizzazione come propria residenza principale;
d) aliquota del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per i fabbricati, sia nuovi che ristrutturati, appartenenti ad imprese (industriali, artigianali, di servizi) che insediano nel territorio comunale nel corso dell’anno. Per azienda che insedia si intende una nuova azienda che crea nuova occupazione;
e) aliquota ordinaria del 5,8 (cinquevirgolaottanta) per mille e le detrazioni di legge per tutti gli altri immobili non previsti nei precedenti punti;
2. Confermare, per l’anno 2005, la detrazione nella misura di € 200,00 (anziché €103,29) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di:
- portatore di handicap in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L.104/92, con invalidità non inferiore al 100%;
- non vedente, così come definito dal comma 2 dell’art.1 della L.12.3.99 n.68.
La condizione di handicap grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento della invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. La maggiore riduzione è riconosciuta a condizione che il reddito imponibile annuo del nucleo familiare non sia superiore ai 42.000,00 €uro. Per ottenere il beneficio il soggetto passivo ICI presenterà apposita istanza all’ufficio tributi del Comune, dichiarando le condizioni che ricorrono per avere diritto al beneficio, con allegata copia della certificazione rilasciata dalla commissione invalidi civili o ciechi civili.