Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'imposta comunale su gli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto:
- che ai sensi dell'articolo 6 dei citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'articolo 3 comma 53 della Legge 662/1996, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;
- che ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €. 103,29, salva la facoltà del Comune di elevare tale importo nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 1 del 4/3/2004 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno
- Che è necessario per l’equilibrio finanziario del bilancio, confermare per l’anno 2005 le aliquote già vigenti nel 2004, e le detrazioni d’imposta di €. 103,29 per l’abitazione principale;
Considerato che l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;
Visto che con Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314 è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2005;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 26712000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
1) Di confermare per l'anno
2) Di confermare l'aliquota del 4 per mille per proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ex art. 1 comma 5 della Legge n. 449/97.
3)di determinare in €. 104,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996,
4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5) di confermare in EURO 258,00, comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione dell’ICI che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alla seguente categoria:
A) Famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% - con reddito familiare imponibile, relativo all’anno 2004, non superiore ad EURO 15.493,71.
6) di fissare al 31.7.2005 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.
7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole unanime.
G.C. n. 11 del 15.02.2005