DELIBERA C.C. N. 3 DEL 10/03/2008
Determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2008.
…. OMISSIS …..
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS…
D E L I B E R A
1. Di stabilire per l’anno 2008, in riferimento alle motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote I.C.I.:
• Aliquota del
a) Classificate e/o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
b) Direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
• Aliquota del
6,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non compresi nella precedente fattispecie;• Aliquota del
7,00 per mille per le aree fabbricabili;2. Di stabilire per l’anno 2008 le seguenti detrazioni limitatamente alle abitazioni principali:
a) Detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) Detrazione di € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali possedute da soggetti nel cui stato di famiglia è presente una persona con ridotta autonomia personale la cui situazione assume connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, e successive modifiche ed int., purchè sussista il riconoscimento di tale condizione da parte della Commissione Medica di cui all’art. 4 della medesima legge, ovvero per i soggetti con invalidità al 100% ed assegno di accompagnamento;
c) Detrazione di € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) per l’anno di riferimento non sia superiore ad € 8.000,00 (ottomila);
d) Detrazione di € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetti, facenti parte di nuclei familiari monoreddito, nel cui stato di famiglia è presente una persona interessata, nell’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento, per un periodo non inferiore a mesi sei, dalla CIG o dalla mobilità;
Le detrazioni di cui al punto 2, non sono cumulabili tra loro;
3. Di stabilire che i soggetti che intendano usufruire del beneficio della maggiore detrazione dovranno presentare al Comune di Monteodorisio – Ufficio Tributi, pena la decadenza del beneficio, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della rata a saldo (16 dicembre 2008), apposita autocertificazione nella
quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari – sotto la propria responsabilità – il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio, accompagnata da:
• Certificato in originale, o copia conforme, attestante l’handicap in situazione di gravità di cui alla legge 104/92 – art. 3 comma 3 – o attestante l’invalidità al 100% con accompagnamento, per la detrazione di cui al punto 2, lettera b);
• Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE), in corso di validità, per la detrazione di cui al punto 2, lettera c);
• Idonea attestazione INPS, in originale o copia autenticata, atta ad evidenziare lo stato di appartenenza alle liste di mobilità o alla CIG, per la detrazione di cui al punto 2, lettera d);
L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
4. Di confermare, per l’anno 2008, i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili, deliberate con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 29/04/2002.