IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

l’art. 151 del T.U.E.L. approvato in data 18/8/2002 con D.Lgs. n. 267 ha fissato al 31/12 di ogni anno il termine per l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo;

l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006, n. 296 ( finanziaria 2007 ) ha stabilito entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate che hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

il comma 156 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 – Legge 27.12.2006, n. 296 – ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio comunale;

VISTO l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.96, n. 662, il quale oltre a stabilire che il comune é tenuto ad adottare la deliberazione di determinazione dell’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, ha dato la facoltà al Comune di diversificare l’aliquota con riferimento alle seconde case, agli immobili diversi dalle abitazioni e alle case sfitte;

            VISTO l’art.58, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che concede ai Comuni la facoltà  di aumentare la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

            VISTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29.3.2006, esecutiva nei termini di legge, venivano approvate le seguenti aliquote e detrazione:

Ø      Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo :                                                                                                                                                                5 %°

Ø      Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili :                                                                                                             7 %°

Ø      Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze :                                                                               E.   103.29

Ø      Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, qualora nel nucleo famigliare dei soggetti passivi vi sia la presenza di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge 5.02.1992, n. 104:                                                                       E.   206.58

      CONSIDERATO che l’intento di quest’Amministrazione è quello di confermare anche per l’anno 2007, le aliquote e detrazioni approvate con la delibera di Giunta comunale n. 17 del 29/03/2006 sopra descritte;

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

Ø        reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto

Ø        assicurare l’ equilibrio del bilancio 2007+

di poter determinare, per l’anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché la detrazione e la maggiore detrazione nelle misure proposte;

            VISTO l’art. 58, comma 4, del su richiamato D.Lgs. 15 dicembre 1997,n. 446 che prevede la pubblicazione delle aliquote sulla Gazzetta Ufficiale;

            SENTITO il consigliere Scaricaciottoli Nicola il quale asserisce che si prevede un maggior introito dell’ICI dovuto sicuramente alle maggiori espansioni urbanistiche avvenute al fatto che bisognerà pagare l’imposta anche sui terreni fabbricabili gravati da usi cucivi, propone una riduzione dell’aliquota dal 7% al 6% per le sole aree fabbricabili in quanto si va a colpire in maggior parte i pensionati;

            SENTITA la replica del Sindaco il quale evidenzia che, verificato effettivamente un maggior introito dell’imposta così come precisato, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di intervenire con una maggiore detrazione dell’attuale sulla prima casa con lo scopo di aiutare proprio i pensionanti che sono quasi tutti proprietari della propria abitazione e anche chi si trova con situazioni reddituali minime;

            PRESO ATTO della dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza;

            VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore “Tributi ed Entrate patrimoniali” per quanto riguarda la regolarità tecnica e del Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto del Comune;

            VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

            CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 ( gruppo di minoranza) e astenuti 0, espressi per alzata di mano;

           

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di confermare per l’anno 2007, per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.9.1992, n. 504 le seguenti aliquote e detrazioni approvate con la delibera della Giunta comunale n. 17 del 29/03/2006 e specificatamente:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo :                                                                                                                                                                            5 %°

 Ø      Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili :                                                                                                                        7 %°

Ø      Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze :                                                                                            E.   103.29

Ø      Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, qualora nel nucleo famigliare dei soggetti passivi vi sia la presenza di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge 5.02.1992, n. 104:                                                                                    E.   206.58

2.      di fissare al 20.12 di ciascun anno il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione per beneficiare della maggiore detrazione;

3.      di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste;

4.      di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze – Ufficio del federalismo fiscale per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della circolare 16 aprile 2003 n. 36/Dpf del Ministero dell’economia e delle finanze;