ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 20 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI LANCIANO (CH) IN DATA 27/4/2007 IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2007, NONCHE’ DI DETRAZIONI E RIDUZIONI.
1. di determinare per l'anno
2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, prevista dall'art.8 del D.Lgs. 504/92, nella misura di Euro 104,00;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
4. di applicare la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale, nella misura di € 104,00, anche per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, genitori e figli;
5. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno
Condizione per beneficiare dell'aliquota agevolata è la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
6. di stabilire l’aliquota I.C.I., per l’anno
Il locatore per beneficiare dell’aliquota agevolata deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione della locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI .
Per usufruire dell’aliquota agevolata è necessario presentare annualmente istanza al Comune, mediante autocertificazione.
7. di aumentare da €
A) Famiglie composte da più di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 2006, non superiore ad EURO 18.000,00;
B) Pensionati con reddito familiare non superiore a EURO 12.000,00 di reddito imponibile anno
La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;
C) Giovani coppie, età massima 35 anni, che hanno contratto matrimonio nell’anno in corso ed hanno acquistato l’immobile da adibire ad abitazione principale, per la durata di anni Tre, compreso l’anno in corso;
La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;
D) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da €
E) di fissare al 15 GIUGNO 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.
Il termine è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al Comune Ufficio URP ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione;
F) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.
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Addì, 2 maggio 2007
IL DIRIGENTE GLI UFFICI FINANZIARI
(Dr. Paolo D’Antonio)