ALIQUOTE ADOTTATE PER L'ANNO 2004 (non variate rispetto all’anno precedente):

·        Aliquota ordinaria                                                                     6,0 per mille

·        Aliquota per aree fabbricabili                                                                         6,0 per mille

·        Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze                               6,0 per mille

·        l’aliquota a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità   immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse storico e architettonico ubicati nei centri storici                                                                                            2,0 per mille

Condizione per beneficiare dell’aliquota agevolata è la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:                             €. 104,00

(detta detrazione si applica anche relativamente all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata).

MAGGIORE DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

        da € 104,00 a € 258,00,comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:

 

   A) Famiglie composte da più di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 2003, non superiore a € 15.493,71;

 

        B) Pensionati con reddito familiare non superiore a € 10.329,14 di reddito imponibile anno 2003, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà del contribuente alla data del 1.1.2004. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

 

        La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;

 

        C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da € 104,00 a € 258,00 tutte le unità immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

 

        D) di fissare al 20.12.2004 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.

 

        Il termine è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente  al Comune Ufficio URP ovvero a mezzo  raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione;

 

        E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.       

 

 

Esenzioni

 

Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni necessarie.

Sono esenti:

-         immobili posseduti dagli Enti Pubblici e di proprietà della Santa Sede;

-         fabbricati classificati nelle cat. Da E/1 a E/9;

-         fabbricati destinati ad usi culturali ed all’esercizio del culto;

-         fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali;

-         fabbricati recuperati con destinazione per attività assistenziali;

-         gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (enti non commerciali);

-         immobili posseduti da Associazioni ONLUS, purchè utilizzati per scopi istituzionali.

 

Ricordiamo che non sono dovuti gli importi di ICI annua inferiori a complessive 2,07 €.

Riduzioni

 

E’ prevista la riduzione del 50%   per i fabbricati dichiarati INAGIBILI o INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, accertate dall’Ufficio Tecnico comunale e da perizia tecnica.

La riduzione decorre dalla data di rilascio del certificato di inagibilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico o dalla data di presentazione di apposita autocertificazione da parte del contribuente.