ESENZIONE I.C.I. PRIMA CASA DL. 93/2008
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A decorre dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con esclusione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9. Sono esentate dal versamento dell'imposta anche quelle abitazioni che il Regolamento ICI vigente alla data in entrata in vigore del decreto legge 93/2008 considera assimilate all'abitazione principale (art. 7 - comma 2 del Regolamento Comunale ICI)
| ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009
ALIQUOTA ORDINARIA |
7,00 per mille |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
3,00 per mille | |
DETRAZIONE
La detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di €. 105,00; Aumentare del 50% tale detrazione ( art. 5 del Reg. Com.le ) nel caso in cui nel nucleo familiare costituito dal richiedente e dai conviventi siano presenti invalidi delle seguenti categorie: 1) ciechi assoluti 2) sordomuti totali 3) portatori di handicap con connotazioni di gravità. Legge 5.01.1992. n. 104. La maggiore detrazione potrà essere applicata a condizione che il richiedente non abbia un reddito ISEE superiore a € 18.000,00. Per avere diritto all'aumento della detrazione bisogna presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata da copia del certificato rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dello stato di handicap e copia del documento di riconoscimento
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USO GRATUITO
Sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e vi abbiano fissato residenza anagrafica e dimora (art. 7 - comma 2 del Regolamento Comunale ICI). E' necessario presentare dichiarazione sostitutiva di notoriertà corredata da copia del documento di riconoscimento sia del concedente che del concessionario. |
PERTINENZE
Gode dell'aliquota agevolata la perinenza dell'abitazione principale, una per categoria (C/6 C/2 C/7) |
SCADENZA ACCONTO ICI 2009
L’ACCONTO I.C.I. E’ PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA, CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELIBERATE DAL COMUNE PER L’ANNO 2009.
L’IMPORTO TOTALE DA VERSARE DOVRA’ ESSERE ARROTONDATO ALL’EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E’ INFERIORE O UGUALE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.
NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO SE L’IMPOSTA DA VERSARE, PER L’INTERO ANNO 2009 E PER TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI, E’, UNA VOLTA EFFETTUATO L’ARROTONDAMENTO, INFERIORE O PARI AD €. 2,00. |