ESENZIONE I.C.I. PRIMA CASA DL. 93/2008
A decorre dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con esclusione delle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9.
Sono esentate dal versamento dell'imposta anche quelle abitazioni che il Regolamento ICI vigente alla data in entrata in vigore del decreto legge 93/2008 considera assimilate all'abitazione principale (art. 7 - comma 2 del Regolamento Comunale ICI)
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009

ALIQUOTA ORDINARIA 7,00 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 3,00 per mille

DETRAZIONE

La detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di €. 105,00;
Aumentare del 50% tale detrazione ( art. 5 del Reg. Com.le ) nel caso in cui nel nucleo familiare costituito dal richiedente e dai conviventi siano presenti invalidi delle seguenti categorie:
1) ciechi assoluti
2) sordomuti totali
3) portatori di handicap con connotazioni di gravità. Legge 5.01.1992. n. 104.
La maggiore detrazione potrà essere applicata a condizione che il richiedente non abbia un reddito ISEE superiore a € 18.000,00.
Per avere diritto all'aumento della detrazione bisogna presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata da copia del certificato rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dello stato di handicap e copia del documento di riconoscimento

USO GRATUITO

Sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e vi abbiano fissato residenza anagrafica e dimora (art. 7 - comma 2 del Regolamento Comunale ICI). E' necessario presentare dichiarazione sostitutiva di notoriertà corredata da copia del documento di riconoscimento sia del concedente che del concessionario.
PERTINENZE

Gode dell'aliquota agevolata la perinenza dell'abitazione principale, una per categoria (C/6 C/2 C/7)
SCADENZA ACCONTO ICI 2009

L’ACCONTO I.C.I. E’ PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA, CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELIBERATE DAL COMUNE PER L’ANNO 2009.

L’IMPORTO TOTALE DA VERSARE DOVRA’ ESSERE ARROTONDATO ALL’EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E’ INFERIORE O UGUALE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.

NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO SE L’IMPOSTA DA VERSARE, PER L’INTERO ANNO 2009 E PER TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI, E’, UNA VOLTA EFFETTUATO L’ARROTONDAMENTO, INFERIORE O PARI AD €. 2,00.