LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Titolo I Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente la istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
DATO ATTO che in esecuzione al suddetto decreto il Consiglio Comunale istituiva in questo Comune, con delibera n. 57 del 27.2.1993, l’imposta comunale sugli immobili con una imposta unica del 6%°;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 28 del 07.03.2005, esecutiva a termini di legge, con cui sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 107 del 19.07.2005;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n°448 riguardante il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
VISTO l’art.1, comma 155, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 al 31.03.2006;
VISTO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che l’attuale normativa dà la possibilità agli Enti di poter applicare l’aliquota ICI dal 4%° al 7%° in base alle esigenze di bilancio;
RITENUTO, quindi, che dal 1° gennaio 2006 le aliquote e le detrazioni d’imposta di che trattasi sono:
· abitazione principale dei residenti |
4,90%° |
· tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate) |
7,00%° |
· immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) |
5,50%° |
· unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro |
4,90%° |
· fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione) |
4,90%° |
le detrazioni per la prima abitazione nella misura di Euro 103,29. La detrazione è elevata a Euro 155,00 per le seguenti fattispecie:
1. Contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertata dalla competente Commissione ASL ai sensi dell’art. 4 della medesima legge;
2. Contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell’anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell’abitazione principale;
3. Contribuenti che contraggono matrimonio nell’anno 2006 e che sono residenti in immobili di proprietà di parenti e collaterali entro il terzo grado, concesso in uso gratuito; la maggiore detrazione spetta anche per l’anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;
4. Assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di Euro 103,29;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 2° Risorse, in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano,
A) - di confermare per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni riguardanti l’Imposta Comunale sugli Immobili, nella maniera seguente:
· abitazione principale dei residenti |
4,90%° |
· tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate) |
7,00%° |
· immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) |
5,50%° |
· unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro |
4,90%° |
· fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione) |
4,90%° |
le detrazioni per la prima abitazione nella misura di Euro 103,29. La detrazione è elevata a Euro 155,00 per le seguenti fattispecie:
5. Contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertata dalla competente Commissione ASL ai sensi dell’art. 4 della medesima legge;
6. Contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell’anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell’abitazione principale;
7. Contribuenti che contraggono matrimonio nell’anno 2006 e che sono residenti in immobili di proprietà di parenti e collaterali entro il terzo grado, concesso in uso gratuito; la maggiore detrazione spetta anche per l’anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;
8. Assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di Euro 103,29;
Inoltre, in relazione all’urgenza, pure con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.