LA GIUNTA COMUNALE

           

            VISTO il Titolo I Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente la istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

            DATO ATTO che in esecuzione al suddetto decreto il Consiglio Comunale istituiva in questo Comune, con delibera n. 57 del 27.2.1993, l’imposta comunale sugli immobili con una imposta unica del 6%°;

 

            VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 28 del 07.03.2005, esecutiva a termini di legge, con cui sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 107 del 19.07.2005;

            

            VISTO  l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, modificato dal  comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n°448 riguardante il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

 

            VISTO  l’art.1, comma 155, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, che ha  differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 al 31.03.2006;

 

            VISTO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’art. 48 del T.U.  18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

 

            CONSIDERATO che l’attuale normativa dà la possibilità agli Enti di poter applicare l’aliquota ICI dal 4%° al 7%° in base alle esigenze di bilancio;

 

            RITENUTO, quindi, che dal 1° gennaio 2006 le aliquote e le detrazioni d’imposta di che trattasi sono:

 

·         abitazione principale dei residenti     

4,90

 

·         tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate)        

7,00%°

 

 

·         immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative)                                     

5,50%°

 

 

·         unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro    

    4,90

 

·         fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione)

 

4,90

 

le detrazioni per la prima abitazione nella misura di Euro 103,29. La  detrazione è elevata a Euro 155,00 per le seguenti fattispecie:

 

1.      Contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertata dalla competente Commissione ASL ai sensi dell’art. 4 della medesima legge;

2.      Contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell’anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell’abitazione principale;

3.      Contribuenti che contraggono matrimonio nell’anno 2006 e che sono residenti in immobili di proprietà di parenti e collaterali entro il terzo grado, concesso in uso  gratuito; la maggiore detrazione spetta anche per l’anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;

4.      Assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

 

I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di Euro 103,29;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 2° Risorse, in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

A) - di confermare  per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni riguardanti l’Imposta Comunale sugli Immobili, nella maniera seguente:

 

·         abitazione principale dei residenti     

4,90

 

·         tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate)        

7,00%°

 

 

·         immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative)                                     

5,50%°

 

 

·         unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro    

    4,90

 

·         fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione)

 

4,90

 

le detrazioni per la prima abitazione nella misura di Euro 103,29. La  detrazione è elevata a Euro 155,00 per le seguenti fattispecie:

 

5.      Contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertata dalla competente Commissione ASL ai sensi dell’art. 4 della medesima legge;

6.      Contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell’anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell’abitazione principale;

7.      Contribuenti che contraggono matrimonio nell’anno 2006 e che sono residenti in immobili di proprietà di parenti e collaterali entro il terzo grado, concesso in uso  gratuito; la maggiore detrazione spetta anche per l’anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;

8.      Assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

 

     I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di Euro 103,29;

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, pure con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.