LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Titolo I Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente la istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
DATO ATTO che in esecuzione al suddetto decreto il Consiglio Comunale istituiva in questo Comune, con delibera n. 57 del 27.2.1993, l’imposta comunale sugli immobili con una imposta unica del 6%°;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 30.01.2004, esecutiva ai sensi di Legge, con cui sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n°448 riguardante il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
VISTA la conversione in Legge del Decreto Legge n. 314/04 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 al 31.03.2005;
CONSIDERATO che l’attuale normativa dà la possibilità agli Enti di poter applicare l’aliquota ICI dal 4%° al 7%° in base alle esigenze di bilancio;
DATO ATTO
· che i trasferimenti erariali per l’anno 2005 sono stati ridotti di circa € 33.000,00;
· che l’aliquota precedente dal 4%° spesso veniva compensata dalla detrazione per l’abitazione principale e, pertanto, molti contribuenti non erano soggetti all’imposta, provocando una riduzione del gettito;
· che questa Amministrazione deve provvedere a pagamenti vari per situazioni pregresse (cause legali, Serit, ecc.), derivanti da amministrazioni precedenti;
RITENUTO, pertanto, necessario aumentare l’aliquota relativa all’abitazione principale del 4%° al 4,90%°;
RITENUTO, quindi, che dal 1° gennaio 2005 le aliquote e le detrazioni dell’imposta di che trattasi, sono:
- abitazione principale dei residenti 4,90%°
- tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate) 7/%°
- immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) 5,5%°
- unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro 4,90%°
- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione 4,90%°
-detrazioni per la prima abitazione nella misura di €. 103,29. La detrazione è elevata ad €. 155,00 per le seguenti fattispecie:
1. Contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, accertata dalla competente Commissione ASL ai sensi dell’art. 4 della medesima legge;
2. Contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell’anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell’abitazione principale;
3. Contribuenti che contraggono matrimonio nell’anno 2005 e che sono residenti in immobili di proprietà di affini e parenti entro il terzo grado, concesso in comodato gratuito regolarmente registrato; la maggiore detrazione spetta anche per l’anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;
4. Assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di € 103,29;
RITENUTO che per il combinato disposto dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, che, relativamente ai servizi, riserva alla competenza del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe, e dell’art. 48 dello stesso T.U. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta Comunale tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e conseguentemente, rientra nella competenza della Giunta Comunale le variazioni e le conferme delle singole tariffe;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano,
A) - di stabilire che, per l’anno 2005, per i motivi indicati in narrativa, le aliquote e le detrazioni riguardanti l’Imposta Comunale sugli Immobili, sono:
- abitazione principale dei residenti 4,90%°
- tutte le altre unità immobiliari (terreni agricoli, aree fabbricabili, immobili locati e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate) 7/%°
- immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) 5,5%°
- unità immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro 4,90%°
- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione 4,90%°
-detrazioni per la prima abitazione nella misura di €. 103,29. La detrazione è elevata ad €. 155,00 per le seguenti fattispecie:
I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l’abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al Comune prima dell’effettuazione dei versamenti dell’imposta (Giugno-Dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi; in mancanza della domanda l’ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di € 103,29;
B) – Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti.
Inoltre, in relazione all’urgenza, pure con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.