OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI CONFERMA ALIQUOTE,DETRAZIONI E VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2008- MODIFICA REGOLAMENTO
VISTE le deliberazioni :
- n. 06 del 17.02.2006 con la quale veniva confermata l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge pari ad euro103.29;
- n. 04 del 30.03.2007 di aggiornamento del regolamento comunale dell’Imposta a seguito delle nuove disposizioni della legge finanziaria per l’anno 2007 oltre alla conferma dei valori delle aree fabbricabili;
VISTA le legge n. 244 del 24.12.2007 – finanziaria per l’anno 2008 che prevede alcune modifiche al D. Lgs 504/92 istitutivo dell’ICI, ed in particolare all’art. 1:
- Comma 5 - il beneficio di una detrazione per l’abitazione principale in aggiunta a quella già riconosciuta dal Comune, per un importo massimo di euro 200 da ripartire in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile.
- Comma 6:
- il beneficio dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota per abitazione principale al soggetto passivo proprietario ma non assegnatario dell’abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- La possibilità, a decorrere dall’anno di imposta 2009, di deliberare un aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- Comma 7 – un rimborso a favore del Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato, per i minori introiti derivanti dalla maggiore detrazione prevista dal comma 5.
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2008, che rinvia al 31.5.2008 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
RICHAMATO il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504 istitutivo dell’ICI con particolare riferimento agli artt. 6 e 8 così come modificati dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 662/1996;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2008 l’aliquota ICI
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2008 i valori delle aree fabbricabili;
VISTO l’art. 42 comma 2, lettere a) ed f) del T.U.E.L. in ordine alle competenze del Consiglio comunale;
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e le detrazioni come di seguito indicato:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (limitatamente a una classificata C6 o C7 ) => 5,00 per mille;
ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principali e/o posseduto in aggiunta all’abitazione principale e ad una pertinenza => 5,00 per mille.
quelle previste dalla legge.
viene stabilito l’importo di € 103.29 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale oltre all’ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille del valore, ai fini ICI, del fabbricato adibito ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati A1 A8 e A9 - abitazioni di lusso, ville e castelli). L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Resta inteso che la detrazione si applica anche:
- al soggetto passivo proprietario ma non assegnatario dell’abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari,
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
2. Di confermare i valori delle aree fabbricabili stabiliti con delibera di consiglio n. n.4 del 30.03.2004.
3. Di confermare, ai sensi dell’art.5, comma 2 del vigente regolamento, in Euro 150.00 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in situazione di grave handicap fisico titolare di assegno di accompagno e il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 10.632,93.
4. Di dare atto che per l’anno 2008 il gettito è stimato in € 50.000,00, al netto dell’attività di accertamento dell’imposta.
4. Di approvare al vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI le seguenti modifiche:
A) all’art.5 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
3) A decorrere dall’anno 2009 con la delibera di cui al precedente art.2 può essere prevista un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille, a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico avente una potenza superiore a 1,5 kw L’agevolazione spetta unicamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.
4) L’Agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta successivo alla messa in funzione dell’impianto e per una durata di anni ( 3) per gli impianti termici solari e d anni (5) per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;
5) Il soggetto passivo che intende usufruire dell’agevolazione dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all’ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I.
6) L’ufficio tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
B) all’art. 25 dopo il co. 1 è inserito il seguente: “1 bis - Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi dello stesso”;
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