DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.67 DEL 23/11/2004

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA  I.C.I. PER L'ANNO 2005

 

         RICHIAMATO il dispositivo dell’Art.6 del decreto legislativo 504 del 30.12.1992,che fissa le modalità di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili  entro i limite dal 4 al 7 per mille con possibilità di diversificazione entro tale limite;

 

         VISTO che il termine per la determinazione dell’aliquota è fissato al 31 dicembre di ogni anno,con effetto per l’anno successivo in base al disposto dell’art.6 del Dlgs.n.504/92 ed in relazione al comma 16 dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000,n.388;

 

        

         RITENUTO dover determinare l’aliquota I.C.I. per il 2005 in rapporto alle esigenze di bilancio e per assicurare il soddisfacimento dei servizi essenziali per la crescita socio-economica della comunità amministrata;

 

        

         PRESO ATTO che l’aliquota determinata per il 2004 è stata del 5 per mille;

 

         PRESO ATTO altresì dell’entità necessaria per conseguire il pareggio del bilancio di previsione  2005 e considerati anche i dati forniti dall’ufficio Finanziario;

 

         RICHIAMATO il regolamento comunale  che disciplina  l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

         Visto l’art.42 della legge 267/2000, nonché lo statuto comunale;

 

DELIBERA

 

1)     di confermare, per i motivi espressi in narrativa,nella misura  del  Cinque (5) per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005;

 

2)     di determinare in (L.200.000) Euro 103.29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,rapportata al periodo dell’anno durante il  quale si protrae tale destinazione,il tutto in base al dispositivo dell’art.8 del Dlgs.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

      

          3)-di determinare ,ai sensi dell’art.5 ,comma 2 del vigente regolamento,in euro

              150,00 la detrazione dell’imposta dovuta  per l’unità immobiliare direttamente

               adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in situazione di grave

               handicap fisico titolare di assegno di accompagno e il cui indicatore della

              situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 10.632,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

Vista la sopra riportata proposta di delibera;

 

Ritenuto opportuno provvedere alla riconferma dell’aliquota  dell’Imposta Comunale Sugli Immobili  con effetto dal 1° gennaio 2005

 

Con voto unanime e palese;

 

DELIBERA

 

Di approvare la sopra indicata proposta di delibera;