Deliberazione n.12 del 18/03/2006 avente ad oggetto: "Imposta comunale sugli immoboli approvazione aliquote detrazioni per l'anno 2006"

 

PREMESSO CHE:

 

-         l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con D.lgs. 30.12.1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-          l’art. 54 del D.lgs. 15.12.1997, n.446, come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 23 Marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

 

-          ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

CONSIDERATO CHE al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e qualità dei servizi, si rende necessario confermare al 5 per mille l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006, lasciando inalterata la detrazione, salva la facoltà del consiglio di aumentarla ex. art.1, quater del vigente regolamento ICI;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VIST lo Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

 

 

D E L I B E R A

 

 

            Di confermare, per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, di cui all’art.6 del Decreto Legislativo n.504/92, nella misura del 5 per mille, senza alcuna diversificazione dell’aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di € 103,29, salvo quanto disposto dall’art.1 quater del vigente regolamento ICI, integrato con la deliberazione n. 21/04;

 

            Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

            Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, in applicazione dell’art.134, quarto comma, del D.lgs. 18.8.2000, n.367.-

 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2006 avente ad oggetto:" ART.1 quater del vigente regolamento dell'imposta comunale immobili- Individuazione soggetti d'imposta ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione"

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 27/03/2004 avente ad oggetto:”Integrazione al regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.” ;

 

VISTO   che detto regolamento all’art.1 quater, stabilisce che l’Ente ha la facoltà di aumentare la detrazione per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, a favore di determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del Consiglio Comunale;

 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare i soggetti nei confronti dei quali aumentare la detrazione per abitazione principale;

 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare i predetti soggetti, stabilendo il limite di reddito (familiare) al di sotto del quale, è possibile parlare di disagio economico-sociale;

 

RITENUTO, altresì:

- di poter stabilire il tetto massimo, per usufruire del beneficio, in €. 20.000,00 il reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare  (intendendo per reddito complessivo IRPEF:  la somma dei righi RN1 UNICO 2006, nel caso di 730/2006 la somma dei redditi complessivi o, qualora non presentati, punti 1-parte B dei CUD2006 di tutti i componenti il nucleo familiare, con l’aggiunta degli altri redditi, anche esenti, di redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e redditi a tassazione separata);

- di individuare nelle seguenti categorie i soggetti beneficiari della maggiore detrazione, nel rispetto del vigente Regolamento ICI:

a) soggetti portatori  di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92 (certificazione della Commissione );

b) soggetti con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali (certificazione di invalidità rilasciata dal competente organo sanitario attestante l’esistenza della condizione);

        

 

D E L I B E R A

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

1) Di stabilire per l’anno 2006 l’aumento della detrazione da €. 103,29 a €. 258,23, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente ai seguenti soggetti d’imposta, i cui redditi non superino  €. 20.000,00 (come quantificato in premessa),  riferiti all’intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche

 a) soggetti portatori  di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92 (certificazione della Commissione);

b) soggetti con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali (certificazione di invalidità rilasciata dal competente organo sanitario attestante l’esistenza della condizione);

2) Di dare atto che detta maggiore detrazione non spetta nel caso in cui i soggetti di cui alle precitate lettere a) e b) siano ospitati in strutture pubbliche o private;

3)  Di stabilire che i contribuenti interessati per poter beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra dovranno far pervenire all’Ente entro e non oltre il 30/06/2006, apposita istanza, secondo il modello che verrà predisposto dall’Ufficio tributi del Comune di Casalincontrada;

4) Di stabilire che siano escluse dal beneficio dell’aumento della detrazione le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A/1 - abitazione di tipo signorile, A/7 – abitazione in villini, A/8 – abitazione in ville, A/9 – castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico,

5) Di dare atto che il presente atto è coerente con la previsione di Bilancio 2006.