1. Di confermare per l’anno 2008, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n° 662/96 e modificato dal D. Lgs 15.12.1997, n.
2. Di stabilire l’importo di € 103,29 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale oltre all’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore, ai fini ICI, del fabbricato adibito ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati A1 A8 e A9 – abitazioni di lusso, ville e castelli). L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Resta inteso che la detrazione si applica anche:
- al soggetto passivo proprietario ma non assegnatario dell’abitazione a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case popolari.
3. Di confermare i valori delle aree fabbricabili stabiliti con delibera di consiglio Comunale n. 10 del 29-03-